Incarico al figlio del prof, stop del Tar

17 Aprile 2018

Dottoranda impugna la nomina di un ricercatore. La sentenza: «La commissione non è stata equilibrata, sì a un nuovo esame»

CHIETI. Il figlio di un prof dell’università d’Annunzio vince il concorso da ricercatore ma una sentenza annulla gli atti della selezione bandita dalla passata amministrazione dell’ex rettore Carmine Di Ilio. Secondo il Tar, la commissione non sarebbe stata «equilibrata» e un passaggio della sentenza dice: «Emerge chiaramente l’illegittimità dell’operato della commissione sotto forma di eccesso di potere per arbitrarietà, violazione del criterio di proporzionalità e sviamento».
INCARICO DA 104MILA EURO. Davanti ai giudici amministrativi di Pescara è arrivato un incarico conteso, quello da ricercatore di Statistica nel dipartimento di Economia aziendale, dal valore di 104mila euro lordi per tre anni, cioè il primo gradino della carriera universitaria. Da una parte, c’è il vincitore del concorso, Fabrizio Maturo, figlio di Antonio, ex docente di Matematica della d’Annunzio e già preside della facoltà di Scienze sociali, in pensione dal 2015 ma ancora in servizio con incarichi nello stesso dipartimento di Economia aziendale; dall’altra, la ricorrente Agnese Rapposelli, già titolare di assegno di ricerca alla d’Annunzio per 4 anni. In mezzo, un concorso che, per il Tar, sarebbe segnato da “vizi”: i giudici hanno ordinato che la selezione sia ripetuta entro 90 giorni con una nuova commissione.
PUNTEGGI CONTESTATI. A sollevare il caso è stata la Rapposelli, assistita dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, giunta seconda alla selezione con un punteggio di 60,97 a fronte del 70,86 attribuito a Maturo, assistito dal legale Pietro Chimisso. Analizzando la composizione del punteggio, si capisce che a fare la differenza è stata la valutazione dei titoli: 8,80 per la Rapposelli, 14,40 per Maturo. Ma proprio intorno ai titoli, dice il Tar, il concorso presenterebbe un’«anomalia». Come l’inserimento, dopo la chiusura del bando, di un titolo inizialmente non previsto: la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, congressi e convegni. «L’inserimento di un ulteriore titolo di valutazione diverso», dice la sentenza, «non può ritenersi consentito ad opera della commissione poiché comporta un’inammissibile modifica con inevitabile alterazione della par condicio dei concorrenti che devono essere posti in condizione di conoscere sin dalla pubblicazione del bando di partecipazione quali sono i titoli oggetto di valutazione da allegare alla domanda di partecipazione». E su questo fronte, nel suo ricorso, la Rapposelli ha rivelato: «Maturo ha ottenuto il massimo punteggio senza tener conto che la rivista Rathio Mathematica per la quale svolge attività di managing editor è edita da un ente di cui il padre è vice presidente e che la conferenza Fsmoa 2016, del cui comitato scientifico e di organizzazione fa parte, e il convegno tenutosi in un’università della Romania sono stati organizzati anche dalla società Mathesis di Pescara del cui consiglio nazionale è componente il padre».
NO CONFLITTO D’INTERESSI. Sui rapporti familiari, dice il Tar, non esiste alcun «conflitto di interessi» perché il padre di Maturo non avrebbe potuto influenzare la commissione: il Tar mette in discussione la valutazione dei titoli a prescindere da ogni parentela. E il Tar dice che la commissione avrebbe dato troppo peso ai convegni e poco all’attività di ricerca: «Il punteggio per i titoli non è stato equamente redistribuito tra tutti i titoli oggetto di valutazione, ma la determinazione delle soglie ponderali evidenzia un netto sbilanciamento nel valorizzare maggiormente la convegnistica e la partecipazione a comitati editoriali piuttosto che l’attività di ricerca cui è deputato il contratto oggetto di procedura. Tale anomalia nell’attribuzione dei punteggi è tanto più grave ed evidente ove si consideri che, a differenza di degli altri criteri, per l’attività di relatore a convegni, i punteggi non vengono nemmeno graduati in relazione alla tematica del convegno, alla sua valenza scientifica, nonché, quanto di più importante, alla sua congruenza con il settore disciplinare cui era destinata la procedura».