L’ateneo detta la linea a prof e personale: vietato dare notizie

10 Febbraio 2016

Il “codice etico” integrato dalle regole di comportamento Un’intervista? Persino il dg deve interpellare il rettore

CHIETI. L’Università degli Studi G. d’Annunzio si è dotata di un codice di comportamento che si applica, è precisato nel documento inviato nei giorni scorsi, ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologici e al personale in comando, distacco e fuori ruolo. A conti fatti un migliaio di persone.

Si tratta di dodici corpose pagine che definiscono «i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ateneo sono tenuti ad osservare». Viene anche precisato che il «Codice va ad integrare e a specificare i contenuti e le direttive del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 aprile 2013». In più chiare parole si tratta di un adattamento del codice di comportamento nazionale che il rettore Carmine Di Ilio ha notificato a tutto il personale della d’Annunzio. Va notato che fino ad oggi l’ateneo era dotato solo di un Codice etico, ma non aveva mai formalizzato l’altro codice che si applica d’ora in avanti «a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, a qualsiasi titolo... ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione, ai titolari di assegni di ricerca e borse di studio, agli studenti titolari di contratti di collaborazione e a ogni altro soggetto che intrattenga un rapporto formalizzato con l’ateneo». Insomma chiunque ha a che fare con l’ateneo deve tener conto di questo codice. E cosa dice nei 17 articoli che lo compongono? Oltre ai richiami generici che riguardano il rispetto della Costituzione, il perseguimento dell’interesse pubblico e delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Ateneo, particolare attenzione merita l’articolo 10 che regola il «Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione». Vengono ovviamente vietati, nei rapporti privati, comportamenti che «possono nuocere agli interessi e all’immagine dell’Istituzione» e viene imposto al dipendente il rispetto del segreto d'ufficio con l'obbligo di «mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività svolta presso l’Università». Limitazioni che diventano più stringenti quando si passa a definire i rapporti con la stampa. Nel terzo comma dell’articolo 10 infatti si legge: «I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dal Rettore, dal Direttore Generale e dagli organi e uffici di diretta collaborazione a ciò deputati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati. L’orientamento del Rettore sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali». Poi c’è il quarto comma che prima si richiama al dovuto rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione (e ci mancherebbe che così non fosse) e poi stabilisce: «Il Direttore Generale o i dipendenti, prima di rilasciare interviste o giudizi di valore su attività istituzionali dell’Università, attraverso organi di informazione, si assicurano che ne sia data preventiva informazione, da parte della testata giornalistica o dell’emittente radio televisiva, al Rettore». Tutto chiaro, ma visto quello che è accaduto fino ad oggi alla d’Annunzio non credo sia sbagliato leggere almeno questa parte del codice come un tentativo, peraltro di difficile riuscita, di chiudere le stalle.

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