La Teateservizi è fallita, arriva il no al concordato

22 Febbraio 2024

I giudici bocciano la richiesta di omologa. A rischio licenziamento 25 lavoratori

CHIETI. Il tribunale di Chieti boccia il concordato di Teateservizi e ne dichiara il fallimento. Due atti – un decreto e una sentenza, entrambi a firma dei magistrati Gianluca Falco, Marcello Cozzolino e Francesco Grassi – scrivono la parola fine sulla storia, a dir poco tormentata, della società comunale, nata nel 2007 per riscuotere i tributi, in liquidazione da marzo 2022. A pesare sulla bocciatura del concordato è stata soprattutto la dichiarazione di dissesto del Comune, socio unico della partecipata, avvenuta il 22 giugno scorso. In una situazione di dissesto, infatti, il soccorso finanziario dell'ente alla partecipata non è sembrato avere tutti i profili di legittimità. A chiedere il fallimento della società – che attualmente con 25 addetti si occupa della riscossione tributi e della gestione dei parcheggi a pagamento – è stata la procura attraverso il sostituto Giuseppe Falasca. La procura, che in sede di udienza di omologa si è opposta al concordato, ha anche aperto un’inchiesta per bancarotta. Il tribunale ha intanto nominato il curatore fallimentare nella persona dell’avvocato Guglielmo Flacco e ha disposto l’adunanza dei creditori per il 13 giugno. Entro tre giorni la società deve consegnare i documenti contabili in tribunale.
IL NO DEI GIUDICIIn un decreto di cinque pagine i giudici ripercorrono i pilastri su cui poggia la proposta di concordato stilata dal liquidatore Luca Di Iorio e spiegano che l’omologazione, vale a dire il via libera alla proposta concordataria, va «respinta per ragioni attinenti alla sua legittimità e alla sua fattibilità». I dubbi riguardano alcuni dei punti fondamentali del piano di rilancio: dal conferimento di un immobile comunale (era stato individuato quello di via delle Robinie stimato per un valore di 1.061.000 euro) alla concessione della sede di piazza Carafa, a Chieti Scalo, attualmente in affitto a Teateservizi da parte del Comune, in comodato d'uso. «Da un lato», scrivono i giudici, «la società proponente ha segnalato di avere comunicato il suo piano di risanamento alla Corte dei Conti, dall’altro l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, vista la tipologia degli interventi previsti da parte del Comune di Chieti in favore della Teateservizi, sarebbe stato necessario un decreto autorizzativo del presidente del Consiglio dei Ministri».
LA RISCOSSIONEProblemi di legittimità riguardano anche il rinnovo da parte del Comune del contratto di affidamento della riscossione tributi sottoscritto lo scorso 2 agosto. Il contratto rinnova l'affidamento fino al 2028, ma il rinnovo, scrivono i giudici, «è stato oggetto di critiche da parte dell’Agcom», l’Autorità garante nelle comunicazioni, che ha evidenziato «la carenza assoluta di motivazione in relazione alla modalità di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato». E a riguardo viene sottolineato che «l’Autorità si è riservata, in caso di mancata rimozione da parte del Comune delle violazioni rilevate, di impugnare in sede giurisdizionale il rinnovo stesso». E sempre il rinnovo, si legge nelle cinque pagine del decreto, «è stato oggetto di rilievi anche da parte dell’Anac», l’Autorità nazionale anticorruzione, sempre in merito alle modalità di affidamento del servizio. «Appare poi piuttosto concreto il rischio di un annullamento», si legge, «in sede amministrativa del rinnovo del contratto di servizio, visti i significativi rilievi mossi dall’Agcom e dall’Anac, ai quali il Comune non risulta avere fornito risposte esaustive».
IL DISSESTO L’avvenuta dichiarazione di dissesto economico e finanziario comporta, inoltre, che l’attuazione di molte delle richieste del piano di rilancio della partecipata non è più in mano al Comune ma diventa di competenza dell’Osl, l’Organo straordinario di liquidazione arrivato per gestire i debiti accumulati. E così, scrivono i giudici, «ogni determinazione relativa al conferimento dell’immobile in via delle Robinie, alla concessione dell’altro immobile in comodato, all’aumento dell’aggio e al recupero dei crediti vantati da Teateservizi nei confronti del Comune, che costituiscono presupposti indispensabili della proposta concordataria, spetta attualmente, quindi, non al Comune, bensì all’Organo straordinario di liquidazione. È peraltro evidente che ogni atto gestorio del patrimonio comunale dovrà essere finalizzato al risanamento dell’ente locale e non a supportare a livello finanziario la proposta concordataria della Teateservizi».