Licenze taxi annullate: vince il Comune

San Vito Chietino. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli autisti rimasti senza autorizzazione
SAN VITO CHIETINO. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di San Vito Chietino sull’annullamento di 35 autorizzazioni concesse per noleggio di autoveicoli con conducente (Ncc) fatte nel 2012. Si chiude così la parte relativa alla giustizia amministrativa sul caso delle false autorizzazioni per noleggio taxi, mentre è in corso ancora la parte penale. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Filippo Paolini, ha avuto ragione del proprio operato, anche dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, dopo la vittoria ottenuta dinanzi al Tar. Ad essere stata appellata è stata infatti la sentenza del Tar da parte di 6 ricorrenti che si opponevano alla sospensione delle licenze fatte dal Comune, in autotutela, quando capì che molte autorizzazioni rilasciate da un suo ex dipendente non erano regolari. Il caso scoppiò sei anni fa con la denuncia di alcuni tassisti di Roma che notarono che nella Capitale c’erano troppe licenze con conducente rilasciate in Abruzzo, in particolare a San Vito Chietino, e c’era concorrenza sleale. Le indagini della Procura di Lanciano portarono alla scoperta di un sistema illecito - che coinvolse 66 persone - di autorizzazioni irregolari rilasciate dal Comune. Grazie all’attività della polizia municipale del Comune costiero si scoprì che molte licenze erano intestate a defunti, avevano lo stesso indirizzo, erano date a rimesse inesistenti. Le licenze, 35, vennero quindi annullate. Da qui il ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato di alcuni tassisti, entrambi respinti.
«Ci sono state due sentenze identiche», dice l’avvocato Paolini, «perché i ricorsi di 6 persone sono stati divisi in due, ma chiedevano entrambi la riforma della sentenza del Tar del 2016 concernente il mancato rinnovo alla scadenza delle autorizzazioni di esercizio di noleggio auto con conducente emesse dal Comune e delle revoche di alcune autorizzazioni. Il Consiglio di Stato ha respinto appello e domanda risarcitoria per infondatezza dei motivi dedotti. Tra le varie contestazioni c’era quella del rinnovo che, secondo i ricorrenti, doveva essere automatico. Invece i giudici hanno specificato che non si trattava di proroghe ma di rinnovi, nuove autorizzazioni che non sono state date perché, dopo minuziosi accertamenti da parte della polizia municipale, si è scoperto che non erano state rilasciate dopo un regolare bando. E l’illegittimità è di per sé condizione che ne giustifica il mancato rinnovo».
Teresa Di Rocco
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