Ma il giudice blinda le accuse: i clienti sapevano dei trucchi

CHIETI. I clienti che si affidavano all’associazione a delinquere per azzerare i loro debiti erano perfettamente consapevoli della «natura illecita delle operazioni». Lo ribadisce il gip Luca De...
CHIETI. I clienti che si affidavano all’associazione a delinquere per azzerare i loro debiti erano perfettamente consapevoli della «natura illecita delle operazioni». Lo ribadisce il gip Luca De Ninis nell’ordinanza con cui invia a Napoli le carte dell’inchiesta. «Numerose delle imputazioni elevate a Napoli per fatti coincidenti o assorbenti le accuse formulate dal pm di Chieti», scrive il gip, «risultano impostate su un format che inquadra il cliente come soggetto indotto in errore, senza però mai specificare in cosa sia esattamente consistito tale errore». Questa impostazione, secondo il gip De Ninis, «appare di scarsa plausibilità». È naturale «che i due “professionisti” gestori del servizio illecito abbiano infarcito il proprio operato di millanterie e forse anche di reticenze». Ma è invece «paradossale che il principale beneficiario delle condotte illecite contestate, cioè l’imprenditore che ottiene la cancellazione di debiti tributari per importi di assoluto rilievo, di più centinaia di migliaia o di milioni di euro, in tutto o in parte già iscritti a ruolo, possa sostenere di non conoscere le modalità con le quali il professionista da lui incaricato abbia ottenuto un simile risultato». Più nel dettaglio: dall’inchiesta di Chieti è emerso che «il cliente paga un compenso commisurato a percentuale sull’importo oggetto dell’illecito sgravio del debito tributario: è un gravissimo indice della consapevolezza della natura illecita del mandato professionale». Addirittura i componenti teatini della banda «stabiliscono percentuali separate per i procacciatori del cliente, per gli intermediari/referenti locali a cui è affidata la gestione e per i gestori campani che eseguono le compensazioni». Inoltre il cliente non solo «dà il mandato a un professionista diverso dal proprio consulente ma né sostituisce quest’ultimo né verifica con lui finalità e fondatezza del proprio mandato». (g.let.)

