«Niente abusi nei permessi Sevel riassuma l’operaio»

Atessa, confermata in appello l’ordinanza di reintregra di un lavoratore licenziato dall’azienda del Ducato per le poche ore di assistenza a un familiare con la 104

ATESSA. Dovrà essere reintegrato l’operaio licenziato dalla Sevel nel 2012 per abuso di permessi da legge 104. Il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Andrea Belli, ha rigettato il ricorso della Sevel e confermato l’ordinanza del giudice Paola De Nisco che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento. La fabbrica del Ducato Fiat è stata condannata in appello anche al pagamento delle spese processuali per un ammontare di 4.600 euro.

I fatti. Dietro autorizzazione dell'Inps ottenuta nel 2010, S.A. aveva chiesto nel novembre 2012 i permessi per legge 104 per tre giornate non consecutive per assistere il nonno della moglie, invalido. Dalle indagini investigative svolte dall’azienda sul dipendente era emerso che l’operaio in quei giorni era andato effettivamente a prestare assistenza, ma solo per poche ore al giorno e non per tutto il turno lavorativo. Di qui la contestazione disciplinare e il licenziamento da parte di Sevel che in seguito ha denunciato l'uomo anche alla Procura per truffa ai danni dello Stato.

L’ordinanza del giudice. Il dipendente, assistito dall’avvocato Pietro Cotellessa del foro di Lanciano, ha impugnato il licenziamento chiedendone l’annullamento e la reintegra. Nell’ordinanza del 25 giugno 2013 il giudice De Nisco ha fatto riferimento a una modifica legislativa della 104 e alla circolare dell’Inps del 2010 che precisa che «la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di legge».

L’appello. Un orientamento simile è stato adottato in appello anche dal giudice Belli. Per il magistrato l’assistenza al parente disabile, pur se non continuativa e per poco tempo, è stata «effettivamente prestata per alcune ore nelle giornate di permesso». Inoltre l’operaio, secondo le testimonianze riportate in aula dagli stessi agenti investigativi, «non si è dedicato a occupazioni incompatibili con la finalità del permesso lavorativo come altro lavoro, svago, viaggio». Il giudice cita anche un caso portato a esempio nel dibattimento riguardante un dipendente che, al posto di assistere la madre malata era andato in vacanza. Un riferimento nella sentenza del giudice Belli è stato fatto inoltre anche all’assenza di dolo da parte di S.A. che ha invocato a sua discolpa la volontà dell’assistito che lo avrebbe congedato poco dopo il suo arrivo, e la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico per tutta la durata del rapporto di lavoro con Sevel iniziato nel 2000. Per il tribunale dunque il licenziamento è apparso eccessivo e il ricorso della Sevel è stato rigettato. Per tutto il periodo che ha seguito la prima ordinanza del tribunale nel 2013, l’operaio è rimasto a casa pur se stipendiato dalla Sevel. «Siamo soddisfatti della sentenza», commenta l’avvocato Cotellessa, «consapevoli che la battaglia sarà lunga. Ora vedremo se la Sevel avrà intenzione di reintegrare il lavoratore nel suo posto, visto che è stato lasciato a casa, seppur stipendiato. Questa sentenza non può non rilevare, inoltre, sul processo penale in corso per truffa ai danno dello Stato a carico del mio assistito».

Daria De Laurentiis

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