Nuovo cimitero, occupazioni abusive: il Comune condannato in tribunale

20 Gennaio 2024

I cinque proprietari dei terreni su cui sta sorgendo il camposanto vincono la causa davanti ai giudici amministrativi: «Vanno risarciti perché la dichiarazione di pubblica utilità non è più valida». Chiesti oltre 700mila euro di danni

CHIETI. Di occupazioni ce ne sono ogni giorno, per necessità e per criminalità, di solito si tratta di case popolari, e quasi nessuno ci fa più caso. Ma una sentenza del Tribunale amministrativo regionale descrive una vicenda singolare sia per il bene occupato, sia per l’identità dell’«occupante»: a impossessarsi di quelle aree senza averne diritto è stato il Comune di Chieti, nell’ambito del project financing – portato avanti dalla società Parco della Memoria – per realizzare il nuovo cimitero in località Santa Filomena. I giudici del Tar di Pescara hanno condannato l’ente pubblico «per l’occupazione illegittima» dei terreni, i cui cinque proprietari dovranno essere risarciti per i danni subiti. La cifra da sborsare non è indicata in sentenza: probabilmente sarà necessaria un’altra causa (tecnicamente, si chiama «giudizio di ottemperanza») per arrivare a determinarla. I ricorrenti reclamano complessivamente circa 703.000 euro.
IL LUNGO ITER
Per riepilogare la vicenda, bisogna tornare indietro al 1° marzo 2018, quando viene approvato il progetto definitivo per la realizzazione del cimitero, con conseguente dichiarazione di «pubblica utilità dell’opera». A distanza di poco più di un mese, il Parco della Memoria emette il decreto di occupazione d’urgenza dei terreni interessati dall’intervento, determinando l’indennità provvisoria di esproprio in una somma totale di 245.400 euro. Il passaggio successivo, il 28 maggio, è il verbale con cui i proprietari perdono il possesso dei loro beni; proprietari che non accettano le cifre offerte, perché sostengono che in quelle somme non sia contemplata l’indennità di urgenza. Le reiterate richieste di pagamento di quest’ultima vanno a vuoto. E arriviamo così al 1° marzo 2023, quando l’occupazione diventa illegittima, perché la dichiarazione di pubblica utilità, non essendo stata seguita dal decreto di esproprio nei successivi cinque anni, perde efficacia.
LA SENTENZA
A questo punto i cinque proprietari dei terreni, assistiti dall’avvocato Danila Malandra, decidono di rivolgersi ai giudici amministrativi, chiedendo il risarcimento dei danni. E il Tar di Pescara (presidente Paolo Passoni, consigliere Massimiliano Balloriani, estensore Silvio Lomazzi) ritiene fondato il ricorso. Non solo: lo stesso tribunale non accoglie la tesi del Comune, che aveva provato a tirarsi fuori dalla diatriba ritenendo che, con la stipula della convenzione, sia stata conferita al Parco della Memoria la delega totale a compiere le operazioni e a svolgere tutte le attività connesse alla procedura di esproprio. In realtà, come sostenuto dal legale dei ricorrenti, il Comune ha conservato «in capo a sé i poteri di controllo e di stimolo» e non risulta «che li abbia esercitati diligentemente». I terreni dovranno dunque essere acquisiti e l’ente dovrà pagare ai proprietari un indennizzo pari al 10 per cento del valore venale del bene, oltre al 5 per cento annuo sul valore per il periodo di occupazione senza titolo. È praticamente scontato che il Comune, alla luce dell’esistenza del project financing, decida di rivalersi sulla società Parco della Memoria.
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