Previdenza completare, come fare la scelta giusta

10 Aprile 2016

di Gianluca Troiano * La previdenza complementare (regolata dal D.Lgs n. 252/2005), è la scelta di accantonare parte dei propri risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una rendita che...

di Gianluca Troiano *

La previdenza complementare (regolata dal D.Lgs n. 252/2005), è la scelta di accantonare parte dei propri risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una rendita che andrà ad aggiungersi alla pensione obbligatoria. La forma principale di integrazione reddituale è rappresenta dai fondi pensione che si distinguono in: negoziali, riservati ai lavoratori pubblici o privati di un determinato settore produttivo, aperti, a libera adesione da parte di tutti i lavoratori, anche in aggiunta ad un fondo pensione chiuso, preesistenti, istituiti prima del D.Lgs. n. 124/1993, che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Si possono scegliere anche i Pip (Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo), che non consentono adesioni collettive e sono per loro natura tendenzialmente più costosi. È possibile trasferirsi da un fondo ad un altro purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione a quello che si vuole abbandonare, senza alcun onere e senza interruzioni. Gli investimenti realizzati dai fondi possono riguardare sia titoli quotati nei mercati finanziari regolamentati sia quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Le forme pensionistiche complementari offrono diverse linee di investimento.

Esse, in base agli strumenti finanziari che si prediligono ed al profilo di rischio che si intende assumere, possono essere: azionaria, obbligazionaria, bilanciata che propone un mix delle precedenti, e garantita che assicura un rendimento minimo e/o la restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento). La scelta dell’opzione d’investimento che influenza i rendimenti può essere modificata in seguito.

Ai fondi vengono riconosciute agevolazioni fiscali di cui le altre tipologie di risparmio non beneficiano e che valgono anche nel caso in cui si effettuino versamenti a favore di famigliari fiscalmente a proprio carico.

In fase di raccolta il fondo riceve le contribuzioni previdenziali che gli sono versate dall’aderente (deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57 annui), il contributo del datore di lavoro nel caso di lavoro dipendente che scaturisce dalle contrattazioni sindacali (ma oscilla di solito tra l’1 e l’1,8% della retribuzione annuale), nonché le quote di accantonamento annuale del Trr (scelta opzionale questa, ma per la quale a partire dal 2007 è stato istituito il meccanismo del silenzio assenso per cui se entro sei mesi dall’assunzione non vi è una comunicazione diversa il trattamento di fine rapporto confluisce nel fondo di previdenza complementare). La tassazione degli importi dedotti in fase di accumulo, varia in base al tempo di permanenza all’interno del fondo (si parte dal 15%, e si arriva fino ad un minimo del 9%).

Si ha diritto alla pensione integrativa se si è iscritti ad essa da almeno 5 anni. Quando va in pensione l’aderente può scegliere se essere liquidato interamente sotto forma di rendita o ottenere il 50% di quanto gli spetta in capitale. Il rapporto con il fondo permane anche in caso di perdita del lavoro ed i contributi versati continuano a produrre utili. Per quanto concerne i costi, essi sono variabili, ma comunque indicati nella Nota informativa, attraverso un indicatore sintetico (Isc).

Vi possono essere costi di ingresso, che si aggiungono a quelli di gestione amministrativa e finanziaria e di trasformazione della posizione maturata in rendita. È possibile chiedere un’anticipazione della posizione maturata dopo 8 anni fino al 75% per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per spese sanitarie, fino al 30% negli altri casi.

In caso di ragioni mediche non vi sono tempi d’attesa. La Legge di stabilità ha aumentato la tassazione sui rendimenti dall’11,50 al 20%, aliquota comunque favorevole rispetto a quella applicata sugli utili di tutti gli altri strumenti finanziari tassati al 26%, ad eccezione di quelli dei titoli di Stato, fermi al 12,50.

Per un’ulteriore tutela del risparmiatore, speriamo si possa presto emulare i regimi tributari applicati in molti paesi dell’UE, in cui vige il modello Eet, con esenzione fiscale dei contributi e dei rendimenti maturati e tassazione delle sole prestazioni.

* (sociologo ed economista)