Risonanza, vince il privato D’Alfonso non può dire no

13 Febbraio 2016

I giudici accolgono il ricorso del Centro diagnostico vastese contro la Regione: «Un cittadino ha il diritto di scegliere liberamente dove e come curarsi»

VASTO. Un cittadino ha il diritto di scegliere liberamente dove e come curarsi, se affidarsi alla Sanità pubblica o ad una struttura privata.

E' questo il concetto espresso giovedì dai giudici del Tar Abruzzo che hanno accolto il ricorso proposto dal Centro diagnostico "Diomede" di via Incoronata a Vasto. A rappresentare le ragioni della struttura privata sono stati gli avvocati Giacomo Cerullo, Giovanni Vergottini, Marco Politi.

I legali hanno impugnato il provvedimento di diniego emanato dal Commissario Straordinario alla Sanità, il governatore Luciano D'Alfonso, e dalla Regione Abruzzo contro la domanda di autorizzazione all'installazione di un apparecchio per la Risonanza magnetica del tipo "total body" all'intero della struttura sanitaria all'ingresso della città. Il principio di libera scelta del luogo della cura, per i giudici è fondamentale e non a caso è stato più volte ribadito dal Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi hanno ricordato nel dispositivo l’articolo 32 della Costituzione, che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo e l’articolo 41 che garantisce la libertà di iniziativa di impresa ai soggetti che «intendano offrire, in regime privatistico senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. La politica di contenimento dell'offerta sanitaria», hanno affermato i magistrati del Tar "non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda. In più va sottolineata, ancora una volta, l'irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento».

E ancora. «Il diniego oltre a violare il principio di libera scelta del luogo di cura stabilito dall’articolo 8 bis del decreto legislativo 502 del 1992 si riverbera in un grave limite dell’interesse pubblico».

In sostanza i pazienti a qualunque struttura sanitaria si rivolgano, pubblica o privata devono poter fruire di macchinari diagnostici moderni e precisi. La sentenza è destinata a fare giurisprudenza e a divenire un principio a cui faranno riferimento molti altri contenziosi legali.

Grande la soddisfazione dei responsabili del Centro diagnostico Diomede ma anche di tanti pazienti che non saranno più costretti a fare costose trasferte o a sopportare lunghe attese per poter fare l'esame diagnostico all'interno della struttura pubblica.