Ruba i buoni postali, no al licenziamento

9 Giugno 2018

Poste Italiane manda via una dipendente infedele, ma la Cassazione dà lo stop: «La decisione è stata presa troppo tardi»

CHIETI. Avrebbe fatto la cresta su 24 buoni fruttiferi postali, ma non può essere licenziata. È questa la decisione della Corte di Cassazione che ha bocciato un ricorso delle Poste Italiane contro una propria dipendente di 62 anni, impiegata allo sportello in un ufficio del Chietino, che era stata accusata di peculato. Sotto accusa c’è il rimborso dei buoni fruttiferi risalente al periodo tra il 2003 e il 2005. Secondo la Cassazione, adesso, quella dipendente non può essere più mandata via perché le Poste l’hanno deciso troppo tardi – il licenziamento era stato disposto nel 2011, a distanza di 6 anni dalle prime contestazioni – e perché sempre le Poste l’avevano già “punita” una volta, nel 2005, con un provvedimento disciplinare consistito in una multa pari ad appena due ore di retribuzione.
Secondo la Cassazione, sono due i punti fermi: il primo è che la decisione di licenziare la propria dipendente considerata infedele avrebbe dovuto essere presa prima; il secondo è che nessun dipendente può essere sanzionato due volte per lo stesso motivo. Contro le Poste, la dipendente, assistita dall’avvocato Carmine Di Risio, ha vinto in 5 gradi di giudizio e la Cassazione ha chiuso il caso una volta per tutte: «È una pronuncia di civiltà», commenta il legale. La dipendente, quindi, continua a lavorare. Secondo la sentenza, per un licenziamento sono determinanti il «requisito della immediatezza» e il principio del «ne bis in idem»: il datore di lavoro può mettere alla porta un proprio dipendente, ma deve farlo entro un tempo accettabile e senza punirlo due volte per lo stesso motivo.
Oltre al contenzioso in materia di lavoro, il caso dei buoni postali aveva innescato anche un’inchiesta penale partita da una denuncia delle Poste: per questo, la dipendente era stata condannata in primo grado a un anno e 4 mesi per peculato. Secondo l’accusa, la donna avrebbe intascato 2.310 euro, pari alla differenza tra il rimborso dei buoni postali e la somma ricevuta dalla cliente. Subito dopo la sentenza era partita la lettera di licenziamento: «I fatti a lei addebitati», recita il documento, «valutati sia disgiuntamente che congiuntamente sono di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione dei rapporto di lavoro. Le intimiamo, pertanto, il licenziamento senza preavviso». Assistita dall’avvocato Giovanni Cerella, l’impiegata aveva fatto ricorso contro la condanna penale ma la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la prima sentenza. Il quadro delle accuse è cambiato, parzialmente, con il ricorso in Cassazione: la Suprema Corte ha riqualificato il reato in appropriazione indebita aggravata e l’ha dichiarato estinto per prescrizione.
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