Uccisa da un masso «Rischio prevedibile: si poteva evitare»

6 Agosto 2023

Ecco le motivazioni della sentenza sfociata in 4 condanne  Il giudice: insufficiente anche l’unico cartello di pericolo

FARA SAN MARTINO. La prevedibilità del rischio di ulteriori distacchi di materiale roccioso dalle pareti sopra il sentiero e le condotte omissive degli imputati che, in qualità di amministratori di enti pubblici chiamati alla gestione del territorio, avrebbero potuto evitare l'evento, ovvero la morte di Sandra Zanchini. Sono i punti salienti contenuti nelle 33 pagine di motivazione della sentenza sul masso “killer” che, 4 anni fa, ha ucciso la turista 56enne di Ravenna sul sentiero per le Gole di San Martino. Il processo in primo grado per omicidio colposo si è chiuso, lo scorso 23 maggio a Chieti, con quattro condanne a un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, per l'ex sindaco di Fara San Martino, Carlo De Vitis, per l'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale Enrico Del Pizzo, difesi dall'avvocato Marco Femminella, per Claudio D'Emilio, all'epoca legale rappresentante dell'ente Parco nazionale della Maiella (e attuale sindaco di Palena), difeso dall'avvocato Ettore Paolo Di Zio, e per Luciano Di Martino, all'epoca direttore facente funzione dell'Ente parco, assistito dagli avvocati Giulio Cerceo e Vincenzo Di Girolamo. Unico assolto, perché il fatto non costituisce reato, è stato la guida turistica Simone Barletta, accompagnatore dell'escursione guidata, difeso dall'avvocato Gianluca Museo.
“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”: è il comma 2 dell'articolo 40 del codice penale ad essere richiamato più volte dal giudice monocratico del tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, nella motivazione della sentenza. «Tenuto conto delle ridotte dimensioni del sasso che ha colpito alla testa Sandra Zanchini», scrive il giudice, «l'idonea informazione sulle fonti di pericolo e sulle prescrizioni comportamentali per l'accesso all'area ai visitatori, in particolare l'uso di caschetti di protezione e il divieto di sostare in prossimità dei punti più rischiosi soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse, sino all'apposizione di reti paramassi in un'area più vasta possibile, avrebbero senza dubbio contrastato i fattori di rischio: in presenza di tali condotte alternative, l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto esito più favorevole».
Più volte si era assistito a distacchi di detriti e massi dalle pareti aggettanti sul sentiero n.20, teatro della tragedia, come dimostrano varie ordinanze sindacali di chiusura al transito del tratto e i conseguenti lavori di somma urgenza previsti nell'area. Il giudice Sacco richiama le relazioni dei vari tecnici incaricati dal Comune, dalle quali emerge la necessità di interventi di messa in sicurezza del sentiero, come l'apposizione di reti paramassi, e, in via immediata, di apposita cartellonistica per informare del pericolo di caduta massi e predisporre prescrizioni per l'accesso. Nessuno di questi interventi risulta, per il giudice, mai realizzato. E «l'unico cartello di avvertenza della caduta di massi posto lungo il sentiero in prossimità delle Gole», si legge nella motivazione, «deve considerarsi del tutto insufficiente ai fini preventivi», in quanto non metteva in guardia dei rischi nella restante parte del sentiero.
È escluso, sottolinea il giudice, «che l'evento sia riconducibile al comportamento negligente della signora Zanchini» che «non si sarebbe potuta avvedere del rischio del proprio decesso per il distacco di un sasso dalla parete rocciosa».
Invece la posizione di garanzia ricoperta dagli imputati - tanto i rappresentanti del Comune quanto quelli del Parco - in ordine all'incolumità dei visitatori «li fa ritenere obbligati ad impedire l'evento»: «avrebbero potuto e dovuto rappresentarsi il verificarsi di un evento gravitativo con danni alla persona come possibile conseguenza del non aver contrastato i fattori di rischio presenti nell'area».
Sulla base della motivazione della sentenza le difese degli imputati potranno presentare ricorso.
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