Uccise il musicista in strada, Cipressi condannato a 30 anni

Nel processo bis i giudici negano le attenuanti generiche al giovane assassino di Fausto Di Marco La vittima sgozzata con il collo di una bottiglia rotta. Il difensore dell’imputato: «Faremo ricorso»
CHIETI. Nessuna attenuante per l’assassino del musicista Fausto Di Marco, sgozzato in strada con il collo di una bottiglia rotta. La Corte d’Assise d’Appello di Perugia ha condannato a 30 anni di carcere Emanuele Cipressi, ora 27enne, ritenuto responsabile dell’omicidio volontario avvenuto il 9 ottobre del 2016 a Chieti Scalo, davanti al Mian Donner Kebab di via Pescara. È il massimo della pena prevista in un processo con il rito abbreviato.
LA PENA Il caso è arrivato davanti ai giudici umbri dopo che la Cassazione, a seguito della riduzione della condanna a 16 anni decisa in secondo grado, aveva annullato l’aggravante dell’«uso del mezzo insidioso» e rinviato a un nuovo giudizio l’eventuale concessione delle attenuanti generiche, riconosciute dalla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ma carenti «di un’adeguata motivazione». Dal processo bis è arrivato un secco no al beneficio: di conseguenza, la pena è salita di nuovo a 30 anni, la stessa che era stata inflitta in primo grado dal tribunale di Chieti. «Di certo presenteremo ricorso in Cassazione all’esito della lettura delle motivazioni e qualora si riscontrino incongruenze logico-motivazionali in riferimento all’applicazione delle circostanze attenuanti», dice l’avvocato Roberto Di Loreto, difensore dell’imputato.
IL DELITTO Quella notte di quasi quattro anni fa, il quarantenne Di Marco fu colpito alla gola con un coccio di vetro. Il musicista aveva passato la serata in giro per locali, così come aveva fatto Cipressi. I due si incontrarono all’esterno di un circolo privato, il Tre assi, che ora ha chiuso i battenti. Di mezzo c’era anche un’amica di Cipressi, E.P. le sue iniziali, con la quale Fausto stava parlando e che, secondo il killer, la vittima avrebbe infastidito. L’omicida si allontanò dal luogo del delitto: polizia e carabinieri lo fermarono il pomeriggio successivo nella sua abitazione di via Pescasseroli. Il movente del delitto? L’assassino, sostiene l’accusa, reagì «al mero lancio di un bicchiere di plastica pieno di birra, bicchiere con cui peraltro la parte offesa intendeva bagnare un’altra persona e che, solo per errore, colpiva l’imputato».
LA CASSAZIONE Secondo la Suprema corte, è «attendibile» la versione di una testimone che aveva escluso «una pregressa colluttazione tra Cipressi e la vittima». Così come è chiaro che l’imputato volesse uccidere «alla luce dell’arma letale, della violenza del colpo inferto e della zona vitale attinta». Cipressi impugnò la bottiglia «mentre la vittima era ferma e non stava affatto tentando di aggredire E.P., né si stava avvicinando alla stessa».
L’AGGRAVANTE. Resta in piedi anche l’aggravante della «minorata difesa», perché – sostiene la Cassazione – «lo stato di ubriachezza (riscontrato durante l’autopsia e, comunque, pacifico, nonché conosciuto all’imputato) aveva impedito alla vittima di reagire prontamente». Più nel dettaglio: «Di Marco non si era in alcun modo difeso, né aveva fatto alcun movimento per evitare di essere colpito, benché Cipressi si trovasse frontalmente a lui e, quindi, egli avesse osservato per intero la sua azione: rottura della bottiglia, avanzamento verso di lui, gesto di alzare in alto la mano destra che teneva la bottiglia rotta e di calarla violentemente verso di lui». Un’altra aggravante è invece caduta perché «è evidente che il mezzo usato non poteva dirsi “insidioso” in quanto Di Marco aveva potuto osservarlo e vedere Cipressi brandire l’arma impropria contro di lui».
LE ATTENUANTI. La Cassazione aveva inviato gli atti a Perugia per riesaminare la concessione delle attenuanti generiche sulla base dell’incensuratezza dell’imputato e della sua giovane età: «Questo», dice la sentenza, «non è certo il luogo per discutere se un uomo di 24 anni possa ritenersi giovane e come tale meritevole di attenuanti generiche: in ogni caso, risulta evidente che il giudice dell’appello non si è confrontato con le considerazioni della sentenza di primo grado ma le ha del tutto tralasciate».
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