Anziani esclusi dalla spiaggia, il Codacons: «Non si può fare»

20 Marzo 2026

Per l’avvocato Ruggieri, il motivo discriminatorio configurerebbe la responsabilità precontrattuale: «Non ci sono comportamenti del cliente idonei a escludere il rinnovo della postazione»

PESCARA. La storia della coppia di pensionati di 86 e 82 anni che si è vista dare il benservito via Whatsapp dopo oltre 50 anni dal loro storico stabilimento ha dato vita a un dibattito sul diritto a usufruire di un bene pubblico e le ragioni aziendali rivendicate dai titolari dell’attività. La domanda è: si può escludere un cliente storico su due piedi motivando la scelta con le “politiche aziendali”?

Secondo il Codacons Abruzzo sembrerebbe di no. Esiste, infatti, da parte del gestore dell’attività, una responsabilità precontrattuale che verrebbe violata in caso di mancato rinnovo dell’affitto della palma. «Risponde per il risarcimento del danno, in termini di responsabilità precontrattuale, lo stabilimento che rifiuta di rinnovare una palma a un proprio cliente ultraventennale discriminandolo per ragioni di età», è la spiegazione dell’avvocato Vittorio Ruggieri, del Codacons Abruzzo.

La configurabilità della responsabilità precontrattuale nel caso di mancato rinnovo di una postazione balneare ultraventennale a un cliente ottantenne per motivi di età dipende dalla verifica concreta di alcuni presupposti. E il Codacons spiega quali sono: «L’esistenza di trattative effettive per il rinnovo. O il raggiungimento di uno stadio delle trattative tale da ingenerare un ragionevole affidamento, che potrebbe essere fondato sulla durata ultraventennale del rapporto e sulla costanza dei rinnovi pregressi. L’assenza di un giustificato motivo per il mancato rinnovo, elemento che appare sussistere nel caso di specie, considerata la natura discriminatoria della motivazione addotta; l’assenza di comportamenti del cliente idonei a escludere il suo affidamento».

La prospettiva di successo di un’azione per responsabilità precontrattuale è ritenuta “solida” dai legali del Codacons, in quanto la responsabilità precontrattuale «offre una tutela specifica per la lesione dell’affidamento nella conclusione del contratto, senza richiedere la dimostrazione di una lesione grave e intollerabile di diritti fondamentali», spiega Ruggieri. «Tuttavia, l’onere probatorio grava sul cliente, che dovrà dimostrare l’esistenza di un legittimo affidamento e l’assenza di giustificazione del recesso, nonché l'esistenza e la quantificazione del danno subito».

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