I giudici sul ginecologo Ciarrocchi: «Non fu un test medico ma un atto di violenza sessuale»

Depositate le motivazioni della condanna per abusi su una ragazza durante una visita: «Vittima credibile e attendibile, dal professionista nessuna richiesta di consenso o informazione»
TERAMO. «Può ritenersi che, sotto le mentite spoglie di un atto medico, l’imputato abbia realizzato veri e propri atti sessuali sulla persona, altamente intrusivi della sua sfera di libertà e di inviolabilità intima»: se il fil rouge di una sentenza deve sempre avere una logica stringente per garantire coerenza giuridica, nelle 44 pagine di motivazioni depositate dopo la condanna in primo grado del ginecologo Francesco Ciarrocchi, attuale vice sindaco di Montorio, il filo conduttore è la certezza granitica della corte sulla configurazione del reato di violenza sessuale. Perché, scrivono i magistrati a pagina 43 «a nulla vale che gli atti siano consistititi in toccamenti e non già in un rapporto sessuale completo: il livello di compromissione della sfera sessuale della persona offesa è stato comunque elevato e non certo di minore gravità». Il medico in primo grado è stato condannato a 5 anni per abusi sessuali su una 19enne – che in quel momento aveva con lui un rapporto professionale essendo impegnata come segretaria – durante una visita ginecologica nel suo studio privato.
Secondo la Procura, così nel capo d’imputazione, «mediante abuso di autorità costringeva la parte offesa a subire atti sessuali e, precisamente, le massaggiava il clitoride, dicendole contestualmente di volerle insegnare a provare piacere fisico fino a raggiungere l’orgasmo». Aggiungendo, secondo la denuncia della ragazza, l’invito – rifiutato dalla giovane – a guardare un film porno sul suo telefono cellulare. Accusa sempre respinta dal professionista che nel corso delle audizioni davanti ai giudici ha parlato di «pratiche mediche» per accertare un eventuale condizione di anorgasmia, ovvero l’impossibilità di raggiungere l’orgasmo. Il caso Ciarrocchi, negli ultimi mesi, è finito al centro di una mobilitazione di associazioni e partiti che ne chiedono le dimissioni dal Comune.
I magistrati (collegio presieduto da Claudia Di Valerio, a latere i giudici Emanuele Ursini e Enrico Pompei) partono da un assunto, così come scritto a pagina 5: «Il resoconto unitario dei fatti dimostra come la versione della persona offesa non solo superi positivamente il vaglio di credibilità e attendibilità intrinseca, ma vieppiù trovi ampio riscontro nelle ulteriori acquisizioni probatorie, ponendosi quale fonte di prova più che sufficiente». E ancora: «Più in generale si osserva come la persona offesa non abbia avuto alcuna convenienza nel denunciare i fatti, avendone soltanto ripercussioni negative: ella ha perso un’opportunità lavorativa e si è vista pressochè obbligata, una volta diffusasi la notizia della denuncia nel ristretto ambiente locale, a lasciare il paese d’origine, a tacere delle ben descritte difficoltà nell’affrontare il senso di colpa e il dispiacere cui avrebbe esposto i familiari. Le allegazioni dell’imputato e dei testi sul punto, quindi, appaiono sganciate dalle emergenze obiettive e denotano il mero tentativo di screditare gratuitamente la persona offesa».
La questione dell’invito, del medico alla ragazza, a vedere un filo pornografico durante la visita ginecologica così viene ricostruita nelle motivazioni: «Gli atti posti in essere dall’imputato esulano largamente dall’ambito della mera palpazione medica suggerita nei casi di anorgasmia e si atteggiano quale vera e propria manipolazione genitale. Il tutto in un setting che, lungi dall’essere quello di un atto medico, vede il suo inizio e la sua conclusione in due gesti del tutto avulsi dalle buone pratiche della scienza medica: lo spegnimento della luce con la necessità di creare “l’atmosfera” e la sottoposizione di un sito pornografico alla vista della persona offesa, funzionale a individuare quali pratiche suscitassero il suo eccitamento sessuale».
Dopo aver stabilito che non si è trattato di un atto medico, i giudici entrano nel merito di questo aspetto e scrivono a pagina 41: «Il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso o se sussistano i presupposti dello stato di necessità e deve inoltre fermarsi in caso di dissenso del paziente. L’imputato, a differenza di quanto fatto durante altre visite, non ha informato delle manovre che stava per compiere, né tantomeno ne ha acquisito il consenso, neanche in forma meramente verbale e senza formule sacramentali». La ragazza, parte civile, è stata rappresentata dall’avvocata Monica Passamonti. Il medico è stato difeso dagli avvocati Gugliemo Marconi e Tommaso Navarra.
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