Annullata la sospensione dall’albo disposta per l’avvocato de Nardis

La misura era per due mesi. Il dirigente comunale era finito nel mirino per violazioni deontologiche Al ricorrente furono contestati alcuni incarichi svolti per conto del Comune e dell’Azienda sanitaria
L’AQUILA. La Corte di Cassazione ha di fatto annullato la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Aquila (confermata dal Consiglio nazionale forense) che “aveva nei confronti dell’avvocato Domenico de Nardis, dipendente del Comune dell’Aquila iscritto nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, erogato la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per due mesi, per avere egli violato i canoni deontologici”.
la storia
All’avvocato de Nardis erano state contestate le seguenti condotte, ritenute incompatibili con la sua iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici quale legale del Comune dell’Aquila: avere svolto attività amministrativa con funzioni gestionali per conto del Comune dell’Aquila, percependo la relativa indennità di vigilanza; avere svolto attività difensiva, con corrispettivo, in favore dell’Asl L’Aquila-Sulmona. La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso e ha stabilito che “l’apertura del procedimento disciplinare fu comunicata all’incolpato il 3 maggio 2016. L’illecito deontologico sostanziatosi nello svolgimento di attività di gestione amministrativa in favore del Comune e di prestazioni defensionali in favore dell’Asl in epoca anteriore al 3 maggio 2011 deve quindi ritenersi prescritto, nulla emergendo dall’impugnata sentenza che consenta di qualificare lo svolgimento di diversi incarichi gestionali e di diverse prestazioni defensionali alla stregua di un’unica condotta permanente. Il Consiglio nazionale forense (Cnf) avrebbe quindi dovuto precisare quali incarichi gestionali e defensionali siano stati affidati all’odierno ricorrente dal Comune dell’Aquila e, rispettivamente, dall’Asl L’Aquila-Sulmona, quando lo svolgimento di tali incarichi sia cessato e, sulla scorta di tale accertamento, considerare – ai fini dell’accertamento dell’illecito e della quantificazione della sanzione – esclusivamente quelli il cui svolgimento si sia protratto dopo la data del 3 maggio 2011. Detti accertamenti di fatto, assenti nella sentenza impugnata, non possono essere effettuati in sede di legittimità e dovranno quindi essere svolti, previa cassazione della sentenza, dallo stesso Cnf in sede di rinvio».
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