Aree edificabili: al Tar altra sentenza contro il Comune

Annullata in parte la delibera anti-cementificazione del 2015 Sono oltre venti i pronunciamenti a favore dei proprietari
L’AQUILA. Ancora una sentenza del Tar che annulla – limitatamente a chi ha fatto ricorso – la delibera del consiglio comunale dell’Aquila del 17 dicembre 2015 che è quella sulle cosiddette “aree bianche”. I ricorrenti, anche in quest’ultimo caso, sono una decina di proprietari di terreni. In totale a oggi, considerando anche le precedenti sentenze del Tar, sono già più di venti.
AREE BIANCHE
Le aree bianche sono zone del territorio comunale vincolate dal piano regolatore di oltre 40 anni fa, ma che dopo un certo tempo avevano perso tale vincolo. Molti proprietari, ante 2015, si erano rivolti al Tar per “certificare” ufficialmente che tale vincolo non esisteva più e che quindi i terreni dovevano tornare nella disponibilità privata e dunque (se pur dentro dei limiti) diventare edificabili. I giudici del Tar fino al 2015 avevano sfornato una serie di decisioni in cui il Comune è stato sempre soccombente, per questo si rese necessaria una delibera che mettesse un punto fermo evitando, si disse, la cementificazione selvaggia di vaste zone periferiche della città. La delibera del 2015, in sostanza, definisce indici di edificabilità molto più bassi di quelli che erano venuti fuori dalle decisioni dei commissari ad acta nominati dal Tar. E in più c’era la controversa questione della cessione gratuita di una bella fetta delle aree.
LA MOTIVAZIONE
Il Tar, anche nelle motivazioni dell’ultima sentenza, richiama le stesse argomentazioni del Consiglio di Stato (che si era pronunciato a seguito di ricorso alla presidenza della Repubblica). “I motivi del ricorso vanno accolti”, si legge, “poiché la minima capacità edificatoria riconosciuta sull’area dei ricorrenti, con un indice di utilizzazione territoriale di 8 metri quadrati ogni 100 da concentrare come superficie fondiaria nel 35% della superficie territoriale, lasciando il restante 65% per le opere di urbanizzazione da cedere al Comune da parte del proprietario proponente, supera il limite oltre il quale la misura urbanistica trasmoda in un’espropriazione sostanziale, senza indennizzo, poiché riduce le facoltà edificatorie oltre il nucleo minimo che trova tutela nell’articolo 42 della Costituzione, secondo i princìpi e le norme declinati nel testo unico sulle espropriazioni”. I giudici continuano: “È fondata anche la censura di sostanziale sviamento della funzione, poiché, in definitiva, emerge come il Comune dell’Aquila, scaduti i vincoli espropriativi originariamente imposti sulle predette aree, abbia inteso, mediante l’atipico strumento della variante perequativa conseguire l’obiettivo di acquisire le aree destinate a servizi pubblici evitando i costi degli indennizzi espropriativi, in tal modo, come criticamente rimarcato dalla ricorrente, eludendo l'obbligo di espropriare a titolo oneroso le aree necessarie alla realizzazione degli impianti pubblici che verrebbero in questo modo acquisite gratuitamente al patrimonio comunale sotto forma di cessioni volontarie”.
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