Aree edificabili, nessun danno dai ritardi

20 Agosto 2022

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: annullato il risarcimento di 6.000 euro a una società

L’AQUILA. Ancora una sentenza del Consiglio di Stato sulle cosiddette aree bianche, zone del territorio comunale vincolate dal piano regolatore di oltre 40 anni fa ma che, dopo un certo tempo, avevano perso tale vincolo. I giudici hanno negato a una società il risarcimento danni di 6.000 euro (ottenuto in primo grado) chiesto in quanto il Comune dell’Aquila avrebbe “colpevolmente” ritardato la definizione della pratica.
Molti proprietari, ante 2015, si erano rivolti al Tar affinché i giudici certificassero ufficialmente che il vincolo posto nel 1979 non esisteva più e che quindi i terreni dovevano tornare nella disponibilità privata e dunque (se pur dentro dei limiti) diventare edificabili.
L’ultimo caso riguarda una società proprietaria di un vasto appezzamento di terreno che nel 2014 (quindi prima della delibera di consiglio comunale del 2015 che mise fine, in teoria, ai contenziosi) la quale ottenne dopo due anni di battaglie legali e grazie al commissario ad acta nominato dal Tar, la “riqualificazione” a edificabili (in base a parametri stabiliti dal commissario) delle aree destinate nel Prg del 1979 a viabilità, parcheggi, verde pubblico e servizi pubblici.
Ma la società aveva chiesto anche un doppio risarcimento a causa del ritardo di 16 mesi nella definizione della pratica: patrimoniale (che il Tar non concesse per difetto di prova) e non patrimoniale “consistente nel disagio derivante dall’incertezza sull’esito del procedimento”. Il danno fu quantificato in 6.000 euro. Il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che lo ha accolto.
Quindi niente 6.000 euro. Secondo i giudici «non è ravvisabile il profilo soggettivo della responsabilità dell’amministrazione accusata di aver adottato tardivamente il provvedimento richiesto. L’evasione dell’istanza presentata dalla società ricorrente richiedeva infatti un’attività di rinormazione urbanistica, contraddistinta - già di per sé - da elevata complessità, in quanto, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, risultava necessario effettuare - nel corso del procedimento volto alla adozione della variante allo strumento urbanistico - articolate valutazioni sugli interessi pubblici e privati da soddisfare, per una rilevante parte del territorio comunale. Peraltro, tale attività amministrativa interveniva in un contesto temporale del tutto particolare, collocandosi a seguito del sisma che colpì il territorio comunale in data 6 aprile 2009, da cui discendeva la necessità - da parte del Comune - di affrontare le emergenze sorte in conseguenza di tale calamità. Non sussistono pertanto i presupposti per ravvisare una responsabilità del Comune attesa la particolare complessità della valutazione a cui veniva chiamata l’Amministrazione, che oggettivamente non avrebbe potuto adottare la variante allo strumento urbanistico in tempi stringenti». (g.p.)