Assistenza a scuola La coop Verdeaqua vince il ricorso
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar, ha accolto il ricorso della coop sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti-Onlus (rappresentata dall’avvocato Fausto Corti)...
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar, ha accolto il ricorso della coop sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti-Onlus (rappresentata dall’avvocato Fausto Corti) contro la determina del 31 agosto 2020 con la quale il Comune aveva aggiudicato ad altra impresa “l’appalto del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei diversamente abili nelle scuole”. Verdeaqua, arrivata seconda, lamentava la “illegittimità dell’aggiudicazione per non essere state verificate le giustificazioni presentate dal raggruppamento vincitore a dimostrazione della congruità della sua offerta, e comunque per l’anomalia dell’offerta medesima, assumendo rilievo preminente, in tale prospettiva, tra i vari elementi, la forte riduzione del costo del lavoro raggiunta con l’indicazione di un numero di ore di assenza per malattia, gravidanza e infortuni inadeguata, con l’impropria utilizzazione di lavoratori non fruenti del Tfr, delle tredicesime e delle ferie e anche con un inadeguato computo degli oneri derivanti dalla previdenza complementare”. Il Tar aveva respinto il ricorso che il Consiglio di Stato ha accolto. Nella motivazione si legge “per consolidata giurisprudenza, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, sì che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia o incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Si evidenzia un difetto d’istruttoria in ordine alle giustificazioni del raggruppamento vincitore. L’aggiudicataria è gravata dell’onere di spiegare i costi proposti e tale prova dev’essere tanto più puntuale e rigorosa quando il costo del lavoro non coincide con quello medio tabellare; nel caso di specie il raggruppamento aggiudicatario non ha adeguatamente dato conto delle ragioni delle divergenze. Quindi, l’appello va accolto. Va disattesa la domanda di risarcimento del danno perché all’annullamento dell’aggiudicazione per difetto di istruttoria e di motivazione deve fare seguito la rinnovazione dell’attività amministrativa”. (g.p.)

