Ateneo nell’ex Optimes, respinto il ricorso

6 Settembre 2022

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello: Gallucci srl non deve ricevere altre somme

L’AQUILA. La Cassazione, con un’ordinanza, ha chiuso un contenzioso tra la società Gallucci srl e l’Università dell’Aquila relativo al periodo post-sisma, quando l’Ateneo aveva utilizzato l’ex Optimes – che all’epoca risultava di proprietà della Gallucci anche se era già aperta una vertenza col Nucleo industriale – per aule e uffici.
La sostanza dell’ordinanza è che la Cassazione ha confermato una decisione della Corte d’Appello dell’Aquila che nel 2019 aveva negato alla Gallucci gran parte di un risarcimento da 1,8 milioni di euro che la società aveva chiesto all’Ateneo. I giudici di secondo grado avevano stabilito che alla Gallucci srl spettavano “soli” 40mila euro.
La vicenda da cui nasce la causa civile è lunga e complessa. Nel 2009, quando l’Università prese in affitto l’ex Optimes, la proprietà della struttura (nel Nucleo industriale di Pile) risultava ancora della Gallucci. I giudici, poi, stabilirono che invece il proprietario è il Consorzio per il Nucleo industriale. Oggi la Cassazione si è pronunciata su un altro aspetto della questione. Ecco come, nell’ordinanza, la Corte riassume la vicenda. «La Gallucci srl», si legge, «chiese e ottenne dal Tribunale dell’Aquila l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Università dell’Aquila per il pagamento dell'importo di 1.832.407 euro preteso a titolo della cosiddetta quota B del canone pattuito per la locazione dell’ex Optimes: quota riferita al costo dei lavori che la stessa Gallucci si era impegnata a eseguire per rendere l'immobile, a originaria destinazione industriale, idoneo allo svolgimento dell’attività didattica, essendo rimasta l’Università priva della propria sede a seguito del sisma del 2009. L’Università propose opposizione, eccependo di aver già corrisposto quanto dovuto per la detta causale con il pagamento dell’importo di 1.538.653 euro e di null’altro doveva. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannò l’Università al pagamento, in favore della Gallucci del solo importo di 40.608 euro, pari alla differenza tra quanto ritenne effettivamente dovuto per la detta causale e quanto già corrisposto dall’Università». La Gallucci srl fece ricorso in Appello, che nel febbraio 2019 lo rigettò stabilendo che «la quantificazione operata dal primo giudice correttamente traeva fondamento dal vincolante giudicato esterno maturato sulla sentenza con cui la stessa Corte aveva deciso una precedente controversia trilaterale che aveva visto la stessa Gallucci, da un lato, e il Consorzio, dall’altro, contrapposti all’Università». Da qui un nuovo ricorso, questa volta in Cassazione, che lo ha respinto ritenendolo improcedibile con una motivazione che si basa su argomentazioni molto tecniche e che entra solo in parte nel merito della vicenda. (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.