Atti persecutori, il Tar dà ragione a due stalker

28 Maggio 2016

I giudici hanno bocciato l’ammonimento del questore che li invitava «a desistere» I presunti molestatori non sarebbero stati messi in condizione di discolparsi

L’AQUILA. Inseguimenti, pedinamenti, telefonate, messaggi, minacce; insomma, il campionario del perfetto stalker, tanto da rendere un inferno la vita di due donne. Per gli autori dello stalking, dopo la segnalazione da parte delle vittime, era giunto l’ammonimento del questore dell’Aquila che li aveva invitati «a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da qualunque comportamento di carattere persecutorio». Ora quei provvedimenti non hanno più alcun valore, dal momento che la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale li ha annullati per «violazione delle garanzie partecipative e difetto di motivazione» sulla scorta della legge 241 del 1990, quella che reca le nuove norme sul procedimento amministrativo. Nel 2009 è entrata in vigore la legge 38, quella sullo stalking, appunto. Da quel momento sono state presentate migliaia di denunce, al contrario di quanto avveniva in passato. La legge prevede che le vittime, prima della denuncia penale, possano chiedere al questore di ammonire gli autori degli atti persecutori. Ed è esattamente quello che hanno fatto le due aquilane oggetto di stalking da parte, rispettivamente, di una donna e di una coppia di coniugi. Il Tar, con due distinti pronunciamenti che riguardano due situazioni differenti, ha accolto i ricorsi presentati dagli autori degli atti persecutori perché prima dell’ammonimento non sono stati chiamati in questura per spiegare la loro versione dei fatti. Il ministero dell’Interno si è costituito in entrambi i giudizi, sostenendo di aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento per la particolare esigenza di celerità dovuta allo stato d’ansia e di paura generato nelle due vittime, a causa delle reiterate condotte vessatorie poste in essere nei loro confronti, tanto da costringerle a cambiare le proprie abitudini di vita. «Se è vero» si legge in entrambe le sentenze depositate in segreteria lo scorso 26 maggio «che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, è altresì vero che tale natura del provvedimento, in assenza di una esplicita deroga di legge non esonera l’Amministrazione procedente dal rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, nonché dall’obbligo di valutare le deduzioni da questi pervenute e di motivare le ragioni per le quali abbia deciso di non ritenerle meritevoli di considerazione». Per questo motivo il Tar ha anche condannato il Ministero al pagamento delle spese.

Angela Baglioni

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