Bacini sciistici, per il Tar delibera legittima

1 Febbraio 2023

Rocca di Cambio, il ricorso contro la mancata astensione del sindaco e dirigente della Campo Felice

ROCCA DI CAMBIO. Il Tar ha confermato una delibera del consiglio comunale di Rocca di Cambio che risale al 2017 sulle «linee guida per l’esecuzione del Piano bacini sciistici, stralcio relativo al comprensorio di Ovindoli, Monte Magnola e Campo Felice». Il ricorso era stato presentato da alcuni cittadini di Rocca di Cambio secondo i quali «il sindaco del Comune di Rocca di Cambio, Gennarino Di Stefano, avrebbe dovuto astenersi dal partecipare all’iter di approvazione della deliberazione impugnata in quanto dipendente con mansioni dirigenziali della spa Campo Felice, società che trarrebbe vantaggio dalla delibera, incrementando di circa 2.000 metri quadrati la dotazione di terre di uso civico delle quali è già concessionaria quale gestore degli impianti della stazione sciistica omonima». Il Tar ha respinto il ricorso affermando che «si tratta di Piano che promuove la riqualificazione funzionale e ambientale dei bacini sciistici esistenti e l’individuazione degli ampliamenti e il miglioramento dell’accessibilità, la costruzione delle infrastrutture di base capaci di garantire una maggiore durata dell’innevamento nonché sicurezza, rifugio e ristoro degli utenti. La norma limita il dovere di astensione degli amministratori dell’ente locale ai soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado. La qualità del sindaco del Comune di dipendente della Spa Campo Felice non è chiaramente riconducibile all’ipotesi della correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore. La deliberazione impugnata ha approvato un atto avente un contenuto pianificatorio perché ripartisce la dotazione complessiva delle aree civiche all’ampliamento delle strutture esistenti e altre aree a nuovi insediamenti, come prescritto dal Piano e ne stabilisce gli indici e i parametri edilizi. Si tratta, come è evidente, di attività di conformazione della destinazione d’uso di dette aree che è espressione del potere discrezionale di pianificazione e dunque ai sensi della legge 241 del 1990, non richiede motivazione diversa dall’indicazione delle finalità perseguite, che sono illustrate nelle premesse della deliberazione consiliare del 2017 di approvazione dello strumento attuativo e nella relazione tecnica allegata». (g.p.)
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