Bertolaso, schiaffo alla sentenza del tribunale

Il collegio: «Non è provato che volesse rassicurare la gente al di là delle valutazioni degli esperti»
L’AQUILA. Ampi spazi sono lasciati nella motivazione della sentenza alla figura dell’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso che fu l’ispiratore della riunione di fine marzo 2009.
Nelle motivazioni della sentenza d'Appello i giudici parlano di «spiegazione autentica» e collegano la posizione nella vicenda alla conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l'allora assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati; la stessa intercettazione ha prodotto un filone parallelo alla commissione Grandi Rischi nei confronti della stessa Stati, prosciolta, e dell'ex capo della Protezione Civile, la cui posizione dopo due richieste di archiviazione fatte dal Pm, è al vaglio del Procuratore generale della Corte d'Appello, Romolo Como.
Il riferimento di Bertolaso alla Stati è relativo alle «propalazioni» del ricercatore Giampaolo Giuliani», scrivono i giudici, «il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l'ausilio dell'analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo 2009, aveva dato l'allarme a Sulmona (fatto per il quale Giuliani era stato denunciato per procurato allarme dalla protezione civile e assolto ndr) scatenando il panico tra la popolazione di quella città».
Nella telefonata secondo i giudici d'Appello l'altro riferimento era al «comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione Civile regionale nel pomeriggio dello scorso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15.38 che aveva spaventato la popolazione aquilana».
Questa intercettazione, sempre secondo i giudici, «offre un quadro del convincimento circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell'immediatezza più dall'allarme ormai già diffuso nella popolazione a suo avviso imprudentemente fronteggiato dalla Protezione Civile locale, che da un possibile ma non prevedibile evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto già accaduto».
«Non può condividersi l’assunto del tribunale», è scritto ancora nella motivazione, «che ha condizionato la lettura dell’intero materiale istruttorio e, quindi, della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti».
«Peraltro, per quel che in questa sede rileva», scrivono ancora i giudici in relazione a un possibile condizionamento degli esperti, «non vi è prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori fino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scientifici oggetto della valutazione solo richiesta».
(g.g.)
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