Capo della polizia urbana La Regione detta i requisiti

1 Aprile 2018

«Può farlo solo chi è già inquadrato nei ruoli e non un qualsiasi dirigente» A rischio la nomina temporanea di Amorosi fatta dal Comune dell’Aquila

L’AQUILA. Una circolare della Regione, inviata a tutti i sindaci abruzzesi, ricorda la necessità di rispettare la normativa per la quale l’incarico di comandante di un Corpo di polizia urbana può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale.
«L’ufficio politiche per la sicurezza e per la polizia locale», si legge nella nota a firma del dirigente regionale Giuseppe Di Fabrizio, «a seguito di verifiche, ha constatato ripetute violazioni da parte di amministrazioni comunali e provinciali».
Questo regolamento mette in guardia il Comune dell’Aquila, che ha nominato Tiziano Amorosi come dirigente di settore ma che viene indicato, sia pure a termine, come responsabile della polizia urbana di cui in passato non ha mai fatto parte.
Il richiamo al rispetto di queste norma era stato avanzato, tramite una circolare, dall’allora dirigente regionale Ernesto Grippo, poi capo della polizia municipale aquilana.
Grippo, tra l’altro, ha chiesto i danni al Comune visto che, a suo dire, avrebbe dovuto mantenere quell’incarico fino alla fine del 2019.
«Per personale inquadrato nei ruoli della polizia locale», si legge nella nota della Regione, «deve intendersi solo quello specificatamente assunto con tale profilo professionale in esito a concorso o mobilità, appositamente bandita sulla scorta di requisiti attitudinali. Quella di comandante della polizia locale è figura atipica nell’ambito dell’ente locale. L’esclusività è ulteriormente dimostrata da alcuni articoli della legge 65 del 1986 volti ad assicurare alla polizia locale la guida a opera non di un qualsiasi dipendente ma appartenente alla stessa polizia locale o, in subordine, a forze di polizia di Stato che abbia espletato la funzioni di comandante per almeno 5 anni». Viene citata un’altra più recente legge per la quale la volontà del legislatore è di attribuire al comandante della polizia locale incarichi ulteriori rispetto al suo, ma non viceversa.
«Da ciò consegue», scrive Di Fabrizio, «l’illegittimità di ogni nomina anche temporanea di capo della polizia locale a favore di soggetti non inquadrati in quei ruoli. Oltre a possibili ipotesi di danno erariale potrebbero configurarsi quelle penali di abuso d’ufficio, laddove l’attribuzione dell’incarico procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale a soggetti non legittimati o arrechi ad altri, anche all’ente, un danno ingiusto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA