Casette post-sisma, dal Tar linea dura sulle demolizioni

Respinto il ricorso dei proprietari di una struttura provvisoria contro il Comune I giudici: «L’autorizzazione decade al cessare dello stato di emergenza»
L’AQUILA. Il Tar conferma la linea dura rispetto alle demolizioni delle cosiddette “casette” costruite dopo il sisma del 2009 in base alla delibera di consiglio comunale numero 58.
In una recente sentenza i giudici amministrativi, respingendo il ricorso dei proprietari di una struttura provvisoria realizzata in una zona periferica della città e oggetto di una ordinanza di demolizione da parte del Comune dell’Aquila, scrivono: «La possibilità di costruire fabbricati provvisori, quali quello in questione, è prevista dalla normativa emergenziale e, in particolare, è disciplinata dalla delibera del consiglio comunale numero 58 del 2009, la quale all’articolo 2 precisa che: le disposizioni che consentono l’edificazione di fabbricati provvisori sono di carattere straordinario e transitorio e hanno un periodo di mesi 36. Al termine di tale periodo, connesso all’esaurirsi dello stato di emergenza, le stesse decadranno automaticamente, salvo diversa motivata determinazione comunale per eventuali proroghe. L’amministrazione si riserva, altresì, di revocarle prima del suddetto termine o di provvedere, ove necessario, alla rimozione dei manufatti in caso di inerzia dei proprietari, con addebito agli stessi delle spese sostenute ove si manifesti inadempimento alle specifiche prescrizioni contenute nell’autorizzazione o dopo l’avvenuto rilascio del certificato di agibilità e abitabilità dell’abitazione principale. Dunque, data la natura temporanea del manufatto contestato, costruito avvalendosi della speciale disciplina recata dall’ordinanza 58/2009, adottata per far fronte alle esigenze abitative discendenti dal sisma aquilano, una volta venute meno dette esigenze, i manufatti costruiti temporaneamente dovevano essere immediatamente rimossi. Ne consegue tra l'altro che l’ordine di demolizione non doveva essere preceduto da un provvedimento amministrativo di autotutela volto a rimuovere gli effetti dell’atto autorizzativo, dovendo ritenersi l’autorizzazione automaticamente decaduta al cessare dello stato d’emergenza. Cessazione avvenuta», aggiungono i giudici del Tar, «con l’acquisizione dell’agibilità dell’abitazione principale dei ricorrenti».
Il Tribunale amministrativo regionale infine ribadisce anche un altro principio e cioè «che la circostanza che l’area non sia nell’attuale disponibilità del destinatario dell’ordine di demolizione (per effetto di sequestro penale) non comporta affatto l’illegittimità dell’atto ma solo ne giustifica la differita ottemperanza a quando il sequestro sarà revocato».
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