Cinghiali devastano la vigna, beffa sui rimborsi
Il Tar boccia il ricorso di un agricoltore: le bottiglie di vino mai prodotte non sono un danno
SULMONA. Il Tar ha detto no al risarcimento di 140mila euro chiesto alla Regione da un agricoltore della Valle Peligna per i danni causati ai suoi vigneti dagli animali selvatici (cinghiali in particolare). Per il Tar il risarcimento deve riguardare solo il danno evidente (in questo caso l’uva non raccolta) e non un danno potenziale (le bottiglie di vino che con quell’uva potevano essere messe sul mercato). Nella sentenza si legge che nel 2017 l’agricoltore «aveva presentato alla Regione la domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dai cinghiali ai vigneti della propria azienda. Il 13 ottobre 2017 il tecnico inviato dalla Regione accertò una perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e caprioli pari a circa 270 quintali di uva prevedendo un rimborso di 11.000 euro. Nel 2018 l’imprenditore con ricorso al Tar chiese l’annullamento di quel verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, nonché la condanna della Regione a corrispondergli la maggior somma di 140.000 euro a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti». A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente produsse una relazione tecnica con la quale contestava la stima effettuata dalla Regione che aveva tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 270 quintali di uva, e non anche il valore del prodotto trasformato. Il Tar nella sentenza scrive: «Il danno che la Regione riconosce agli imprenditori agricoli, per concorrere a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture dalla fauna selvatica, è parametrato solo al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto. Esulano pertanto dalla quantificazione del predetto indennizzo i profili relativi al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture. La Regione ha perciò correttamente quantificato il contributo di sostegno al reddito con riferimento all’intero valore del prodotto perduto, di cui il ricorrente non ha contestato i parametri di valutazione, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità finale persa».(g.p.)
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