Clandestino povero, niente multa

La Cassazione boccia il giudice di pace: l’uomo non ha soldi per tornare in Marocco
AVEZZANO. Non ha i soldi per il biglietto dell’aereo e quindi, se pure irregolare, non deve rispondere del reato di clandestinità. È quanto stabilito dalla Cassazione nei confronti di uno straniero di Avezzano che può essere condannato a pagare la multa prevista dalla legge pur non avendo rispettato l’ordine di espulsione. Perché? Durante il processo ha affermato di non avere soldi per lasciare il Paese. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di Mohammed Harir, 30enne marocchino difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, sostenendo che il giudice di pace ha applicato erroneamente la norme sull’onere della prova. Secondo i giudici della suprema corte, infatti, non sta al marocchino l’onere di provare «di non possedere nulla», ma è il giudice che deve «motivare se si tratta di un giustificato motivo o meno». La legge prevede in caso di inottemperanza del decreto di espulsione da parte del questore una multa fino a 20mila euro, «salvo che non sussista giustificato motivo». E nel caso di Avezzano questo motivo c’era. Cioè lo stato di assoluta povertà dello straniero. E in questo caso l’imputato, per il quale era stata disposta l’espulsione senza accompagnamento alla frontiera, aveva giustificato la mancata esecuzione dell’ordine con «lo stato di indigenza», che gli avrebbe impedito di acquistare il biglietto aereo per ritornare in Marocco. La Cassazione aveva già annullato una prima volta la condanna al pagamento di una multa da 15mila euro, da parte del giudice di pace . E il giudice ha di nuovo condannato l’imputato perché non ha fornito prove riguardo a un motivo di impedimento a tornare nel suo Paese. Una spiegazione che nuovamente non è stata accettata dalla Cassazione. «Non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato», hanno ricordato i supremi giudici, ma basta allegare qualcosa che accerti l’impedimento. In questo caso era stato allegato il semplice stato di indigenza. La questione dovrà tornare di nuovo al giudice di pace.
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