Concessione edilizia annullata dal Tar

Il via libera alla costruzione poggiava su una falsa dichiarazione. Comune bacchettato e condannato a pagare le spese legali
L’AQUILA. Se il Comune rilascia una concessione edilizia in base alla falsa dichiarazione di un cittadino, questa va comunque annullata anche se la «falsa attestazione» si rivela in seguito «non necessaria» o «non dirimente» al rilascio del provvedimento emesso dall’amministrazione. Le sentenze del Tar spesso raccontano vicende curiose e per certi versi incredibili. La storia inizia nel 2002 e riguarda un edificio ad Arischia «costituito da un volume a un piano coperto a terrazzo sul quale era stato costruito un piccolo manufatto adibito a bagno in epoca successiva al 1967». Il proprietario dell’edificio ottiene dal Comune il rilascio di una «concessione edilizia che lo autorizza a demolire il volume destinato a bagno e a ricostruirlo con dimensioni di gran lunga superiori, beneficiando dell’aumento di cubatura previsto dalle norme tecniche del piano regolatore. Tale provvedimento concessorio era stato conseguito dal cittadino grazie alla produzione al Comune dell’Aquila di un’autodichiarazione in cui ha attestato che la costruzione del manufatto (il bagno, ndr) era avvenuta in epoca anteriore al 1967 e per tale motivo non necessitava di autorizzazione edilizia né di condono».
Il confinante (rappresentato davanti al Tar dall’avvocato Fausto Corti) quando vede la nuova costruzione si arrabbia e fa partire una denuncia penale con la quale afferma che l’autodichiarazione è falsa e lui può dimostrare che non è vero che «la costruzione del manufatto è avvenuta in epoca anteriore al 1967». La Cassazione stabilisce che sì, l’autodichiarazione è falsa e nella sentenza, oltre alla condanna del cittadino, chiede al Comune di annullare la concessione. Ma qui c’è il colpo di scena.
Il Comune fa orecchie da mercante e non solo non cancella ma anzi conferma l’autorizzazione edilizia sostenendo che «al cittadino di Arischia è stato riconosciuto il premio di cubatura che ha determinato la realizzazione di un intervento edilizio recante un aumento di cubatura peraltro inferiore alla misura massima del 35% consentita. Il vano bagno abusivo», continua il Comune, «non ha avuto alcuna rilevanza, per cui, anche eliminandolo dal computo posto a premessa della concessione edilizia, non si sarebbe determinato alcun volume in esubero. Ne consegue che la dichiarazione falsa non ha spiegato alcuna efficacia ai fini del rilascio della concessione edilizia avendo costituito soltanto un elemento circostanziale privo di influenza». Insomma anche se non ci fosse stata la falsa autodichiarazione il Comune avrebbe dovuto comunque dare la concessione edilizia.
Ma i giudici del Tar hanno un’opinione diversa e infatti scrivono: «Il Comune anziché esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l’annullamento dell’atto stesso ne ha disposto la convalida senza neanche esternare le ragioni di interesse pubblico sottese a tale scelta discrezionale. In simili casi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, qualora la concessione edilizia sia stata ottenuta attraverso una dichiarazione falsa, la pubblica amministrazione è tenuta a esercitare il proprio potere di annullamento d’ufficio, ritirando l’atto stesso. Nel provvedimento del 21 febbraio 2011 con il quale il Comune convalida la concessione edilizia sulla base di una presunta legittimità dell’aumento di cubatura non si fa minimo accenno al vizio che affliggeva in origine la concessione edilizia, vizio dovuto al rilascio della stessa sulla base di una dichiarazione mendace. Ne deriva che la concessione edilizia restava comunque invalida. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, l’atto gravato va annullato». Il Comune viene condannato anche a pagare al ricorrente 2.000 euro per le spese legali.
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