Contributi, impresa edile batte Inps

19 Ottobre 2021

Riconosciuta la decurtazione del 40% degli oneri previdenziali post-sisma

L’AQUILA. L’Inps non aveva riconosciuto lo sconto del 40 per cento e la rateizzazione degli oneri previdenziali che un’impresa edile avrebbe dovuto pagare nel 2009, l’anno del sisma. La Cassazione ha invece ribaltato le precedenti sentenze e ha stabilito che quello sconto e quella rateizzazione erano un diritto dell’impresa e andavano applicati.
LE MOTIVAZIONI
L’Alta Corte ha scritto nelle motivazioni che “i giudici di primo e secondo grado, pur dando atto che l’impresa negli anni precedenti al sisma aveva egualmente interrotto la propria attività lavorativa nel periodo invernale procedendo al licenziamento e alla successiva riassunzione di tutte le maestranze, hanno reputato che essa dovesse ritenersi non operante alla data del sisma valutando che tale interruzione non potesse dirsi necessitata in relazione alle particolari condizioni climatiche insistenti nella provincia”. Secondo la Cassazione, invece, la ragione alla base della norma sulla sospensione del pagamento dei contributi avvenuta nel 2009 dopo il terremoto “va ricercata nell’intento di agevolare le imprese già in attività nell’area colpita dal sisma al fine di consentire la ripresa della produzione e il mantenimento della pregressa occupazione, così da sostenere il reddito della zona interessata dall’evento calamitoso. L’impresa (intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva di mezzi di produzione e forza-lavoro) preesisteva ed esercitava normalmente la propria attività nell’area interessata dall’evento sismico quindi essa doveva e poteva considerarsi operante alla data del sisma, restando irrilevante la circostanza che la sua attività non fosse in atto al preciso momento del suo verificarsi, trattandosi di un’interruzione momentanea i cui termini iniziale e finale erano stati comunicati ex ante agli enti previdenziali. Per questo la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione”.
TAR SU CASA ABUSIVA
Il Tar ha confermato l’ordinanza di demolizione di un’abitazione ritenuta abusiva e costruita tra il 2009 e il 2011. Secondo i proprietari “i manufatti oggetto del provvedimento di demolizione hanno preso il posto di fabbricati rurali esistenti, dichiarati tali nella pur concisa relazione all’istanza di sanatoria-condono”. Per il Tar, invece, “il manufatto oggetto della causa ha comportato la creazione di nuovi volumi e superfici in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione. Tale tipologia di abuso non è sanabile e comporta l’obbligo alla rimessione in pristino. L’immobile è stato dichiaratamente realizzato a partire dal 2009 in assenza di titoli abilitativi edilizi, in un’area classificata come agricola dall’allora vigente programma di fabbricazione e sulla quale, secondo quanto emerge dai provvedimenti comunali, insiste un vincolo paesaggistico nonché territori di protezione esterna dei parchi, circostanza quest’ultima non contestata dal ricorrente. La presenza di manufatti preesistenti è meramente affermata negli scritti dei ricorrenti senza che ne sia provata la consistenza e destinazione, la legittimità o la data di realizzazione Inoltre, la richiesta di sanatoria è stata presentata per un edificio unifamiliare e nella domanda si fa riferimento solo alla realizzazione dell’edificio nel 2009, terminato nel 2011; dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente non è dato rinvenire alcun riferimento a edifici preesistenti”.