Controllare le fatture non tocca ai Comuni

24 Luglio 2020

Lo ha stabilito il Tar che ha dato ragione all’amministrazione di Acciano. Da valutare il ricorso dell’Ufficio speciale

FOSSA. Tutti gli stati di avanzamento lavori (Sal) vanno esaminati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usrc) con sede a Fossa. I Comuni del cratere in tal senso non possono avere alcun ruolo. Lo ha stabilito una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comune di Acciano. La vicenda che ha portato alla decisione è relativamente complessa.
Fino a qualche tempo fa (2018) l’Ufficio speciale era supportato da una serie di uffici territoriali (Utr) con sede in alcuni Comuni del cratere (uno per ogni area omogenea). A un certo punto il governo nazionale decise di chiudere gli Utr per cui le competenze e le incombenze sono state “concentrate” sull’ufficio di Fossa, l’Usrc. Questo ha creato, soprattutto nei primi mesi, ritardi, in particolare per la liquidazione dei Sal e molte imprese sono finite in difficoltà e hanno richiesto procedure più snelle.
Nel maggio del 2019 l’Usrc ha tirato fuori una determina in base alla quale si stabiliva che i cosiddetti Sal intermedi (che di solito sono due o tre) fossero valutati direttamente dai Comuni, tenuto conto che a pagare i Sal sono comunque i Comuni che hanno una loro cassa, rifornita, alla bisogna, dall’Usrc. L’ufficio speciale si sarebbe riservato solo la verifica del Sal finale (cosa che presupponeva anche una rilettura dei Sal intermedi in modo da garantire correttezza e trasparenza). La cosa trovò accoglimento da gran parte dei Comuni (pressati dalle imprese per i pagamenti) salvo due tra cui il Comune di Acciano che sostenne (per vari motivi) di non essere in grado di fare il controllo dei Sal intermedi. Da qui il ricorso al Tar che ha dato ragione ad Acciano.
Questa la motivazione: «La legge del 2012 – legge Barca – che ha previsto l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc), stabilisce che quest’ultimo debba provvedere alla cura dell’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ed è, quindi, competente della relativa istruttoria. Si tratta di un soggetto avente natura di ente strumentale di scopo dell’amministrazione statale, dotato di propria autonomia e distinto dall’amministrazione comunale e che autorizza l’indennizzo definitivo in caso di esito positivo dell’istruttoria dallo stesso condotta».
Inoltre nel 2018, con la soppressione degli Utr, è stato stabilito che «il personale in servizio, alla data del primo maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Dalla lettura della citata disposizione emerge con chiarezza che l’Usrc è subentrata nelle funzioni e nelle competenze svolte in precedenza dagli Utr fra cui quella di esercitare i controlli e le verifiche sugli avanzamenti dei progetti e delle opere di iniziativa. La determina oggetto di ricorso dispone un trasferimento illegittimo di una competenza in quanto al Comune può essere attribuito solo il compito di erogare il contributo statale in caso di esito positivo».
Che succede ora? L’Usrc potrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato, ma è probabile che si dia seguito alla sentenza del Tar organizzando l’Ufficio (cosa che, tra l’altro, stava già avvenendo) in modo tale da far fronte anche agli stati di avanzamento lavori intermedi evitando così, il più possibile, ritardi nei pagamenti e problemi alle imprese.
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