Costruzione non autorizzata, stop ai fondi

Capestrano, si tratta di una struttura agricola per la quale era stato già revocato il via libera
CAPESTRANO. La Regione non può concedere un contributo per una struttura agricola, nel comune di Capestrano, che non ha avuto la definitiva autorizzazione per la costruzione. Lo ha stabilito il Tar con una recentissima sentenza. Per i giudici amministrativi «i rischi legati alla realizzazione del suddetto intervento nel Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, hanno indotto la Soprintendenza a presentare proposta di opposizione alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, a seguito della quale il ministro ha formalmente presentato opposizione alla presidenza del Consiglio. Il Consiglio dei ministri ha accolto l’opposizione avverso il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e il Comune di Capestrano ha annullato in autotutela l’autorizzazione. Quindi non vi sono dubbi sull’impossibilità di realizzare l’opera oggetto della richiesta di contributo». Il Tar «non può non prendere atto della revoca di detta autorizzazione a opera dal Comune». Le conseguenze processuali «dei predetti sviluppi della vicenda, successivi all’instaurazione del presente giudizio, comportano la necessaria conclusione che è venuta meno una delle condizioni essenziali dell’azione. La posizione giuridica sostanziale deve infatti sussistere sia al momento della domanda giudiziale che al momento della decisione e può essere rilevata d'ufficio. Nel caso, la successiva definitiva irrealizzabilità del progetto posto a fondamento della richiesta di finanziamento, impedisce la concessione dell’intero contributo e quindi fa venir meno una delle condizioni necessarie per poter riconoscere all’attore la persistenza all’attualità della titolarità del diritto di azione ad avere una maggiorazione del contributo richiesto. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile». (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

