Debiti Perdonanza, il Comune vince una causa durata 18 anni

24 Gennaio 2021

L’Ente era stato citato in giudizio (quattro le sentenze) da una tipografia per il saldo di 2.400 euro I fatti risalgono al 2002 e alla gestione dell’Istituzione che “dimenticò” di pagare tanti fornitori  

L’AQUILA. Ci sono voluti 18 anni e 4 sentenze per stabilire se il Comune dell’Aquila doveva o no pagare due fatture, per complessivi 2.400 euro, relative alla stampa di materiale cartaceo da parte di una tipografia cittadina nell’ambito della Perdonanza edizione 2002, una di quelle “da dimenticare” relativamente alla gestione economico-finanziaria. La Cassazione pochi giorni fa ha dato ragione al Comune che così non pagherà quei 2.400 euro anche se probabilmente ne avrà tirati fuori molti di più per spese legali e quant’altro. Tutto ruota su una questione di principio. L’ISTITUZIONE. Negli anni “horribilis” della Perdonanza, la gestione era stata affidata a una Istituzione che “dimenticò” di pagare tanti fornitori dell’epoca, spesso aquilani. Si trattava di cifre relativamente modeste (di solito dai 2.000 ai 20.000 euro). Per avere quei soldi molti hanno dovuto rivolgersi alla giustizia civile e amministrativa. E qui è nato il problema. Il Comune dell’Aquila, infatti, ha sempre sostenuto che l’Istituzione era cosa diversa dall’ente pubblico e che quindi non era obbligato a pagare nonostante che l’Istituzione – chiaramente una costola del Comune – fosse ormai “irreperibile” travolta da debiti, polemiche, indagini.
PRIMA SENTENZA. La tipografia, stante la “irreperibilità” dell'Istituzione, aveva presentato le due fatture al Comune che però nel 2005 decise di non pagarle per «il difetto di legittimazione passiva del Comune» come aveva peraltro stabilito il Giudice di pace con una prima sentenza. Nel 2007, però, accade qualcosa. Un dirigente comunale di allora invia alla tipografia una lettera con una proposta transattiva: ti diamo 1.400 euro e non 2.400 come da fatture. A questo punto il fornitore fa di nuovo appello al Giudice di pace affermando che se dal Comune era arrivata una proposta di transazione significava che lo stesso “era legittimato” a pagare.
SECONDA SENTENZA. Il Giudice di pace a questo punto dava ragione alla tipografia e con sentenza del 2013 «accoglieva parzialmente la domanda ritenendo che la missiva inviata dal dirigente integrasse un accordo transattivo con valenza di riconoscimento di debito fuori bilancio del Comune nei confronti del fornitore» e condannava il Comune al pagamento di 1.401 euro.
TERZA SENTENZA. Il Comune però non si è arreso e ha proposto appello in Tribunale «lamentando l'erroneità della decisione del Giudice di pace» in quanto «la lettera del dirigente non risulta sottoscritta né dal capo dell’amministrazione né da altro soggetto idoneo e capace di assumere obbligazioni per l’ente, non contenendo alcuna menzione della fonte del potere negoziale. Dal punto di vista del contenuto, con siffatta missiva il dirigente si limitava a richiedere la documentazione probante le ragioni di credito della tipografia nei confronti dell'Istituzione Perdonanza a fronte dei ripetuti solleciti di pagamento, senza effettuare alcuna ricognizione di debito». Insomma un’iniziativa personale del dirigente a cui il Comune era estraneo. Il legale del fornitore in Tribunale ha invece sostenuto «che il Comune era subentrato nelle obbligazioni che l’Istituzione Perdonanza aveva nei confronti di collaboratori e fornitori di beni e servizi» e che «la giunta comunale nel 2005 aveva conferito al dirigente mandato per proporre soluzioni transattive con i creditori». Il Tribunale con sentenza del 2018 rigettava il ricorso del Comune e confermava la decisione del Giudice di pace.
ULTIMA SENTENZA, FORSE. Tutto finito? No. Il Comune si rivolge alla Cassazione e stavolta “vince”. I giudici con una lunga e argomentata motivazione affermano tra l’altro che «trattandosi di un rapporto rispetto al quale il Comune era estraneo, era necessario un atto con il quale quest’ultimo si assumesse il vincolo giuridico, modificando la titolarità soggettiva del rapporto, con la necessaria accettazione del creditore. Nel caso di specie, non solo è dubbia la sussistenza di un contratto redatto in forma scritta, ma in assenza di un impegno di spesa si ritiene applicabile la norma in base alla quale qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell’amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente».
Dunque, sentenza annullata e rinvio di nuovo al Tribunale che dovrà prendere atto delle motivazioni della Cassazione con una quinta sentenza.
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