Debiti Perdonanza imprenditore batte il Comune dopo 15 anni

17 Marzo 2020

Francesco Dufrusine aveva fornito i service nell’edizione 2004 La questione legale, per 6mila euro, sfociata in una causa civile

L’AQUILA. Si è decisa in Cassazione, dopo quasi 15 anni, una causa civile avviata da un imprenditore aquilano, Francesco Dufrusine, che ha dovuto ricorrere alle vie legali per ottenere 6.000 euro derivanti dall’espletamento dell’incarico di service e audio per vari spettacoli che si sono tenuti in alcune piazze del capoluogo di regione nel mese di agosto 2004 in occasione della Perdonanza. L’Alta corte ha dichiarato improcedibile l’ennesimo ricorso del Comune (che probabilmente solo per spese legali ci ha rimesso ben più dei 6.000 euro dovuti all’imprenditore), chiudendo così il lungo contenzioso. Il Centro si era già occupato della vicenda nel 2018, dopo la sentenza della Corte d’appello. Nell’articolo si ripercorreva la storia.
Tutto partì da un decreto ingiuntivo ottenuto da Dufrusine, titolare della ditta Net Music and Future Technology emesso nel 2005 dal tribunale per un importo di 6mila euro. Contro questo decreto ingiuntivo il Comune dell’Aquila propose opposizione deducendo la “carenza di legittimazione attiva”. Dopo quasi sette anni, con sentenza depositata nel 2012, il tribunale respinse l’opposizione del Comune e condannò l’ente locale a corrispondere la somma a Dufrusine. La controversia però non fini lì. Nel senso che il Comune ha poi proposto ricorso in Appello, ma anche in quel grado di giudizio le cose non sono cambiate e il verdetto non è mutato. Dopo altri passaggi (tipo l’opposizione da parte del Comune al pignoramento della somma nella sua tesoreria) si è giunti alla Cassazione. «Prima di esaminare i motivi del ricorso», scrivono i giudici della Cassazione, «va evidenziato che lo stesso ricorso indica che la sentenza della Corte d’appello oggetto di impugnazione è stata notificata in data 28 marzo 2014. In atti, non si rinviene la copia della sentenza di secondo grado completa della relata di notificazione, ma solo la copia autentica della stessa, dalla quale si evince che la decisione è stata depositata il 14 febbraio 2018. Poiché, da quanto esposto da parte ricorrente, non si evince che la notificazione della sentenza sia avvenuta in forma telematica, si deve presumere che essa sia stata eseguita nelle forme ordinarie. Va ribadito che il ricorrente, quando deduce in ricorso che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, ha l'onere di allegare al proprio fascicolo la copia della decisione stessa completa della relata di notificazione, onde consentire a questa Corte la verifica della procedibilità del gravame, preliminare rispetto alla stessa ammissibilità di quest’ultimo. Qualora ciò non sia avvenuto, e la sentenza completa della relata di notificazione non venga depositata, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile. Va aggiunto che, nella specie, il ricorso è stato notificato il 16 maggio 2018, successivamente al decorso del termine di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 14 febbraio 2018, con conseguente impossibilità di ritenerlo procedibile».
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