Doppio lavoro, condanna confermata per un dirigente Asl

15 Settembre 2018

L’AQUILA. La Corte dei Conti (sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello di Roma) ha confermato la condanna inflitta in primo grado che era stata impugnata da Mauro Antonello Tursini, ingegnere,...

L’AQUILA. La Corte dei Conti (sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello di Roma) ha confermato la condanna inflitta in primo grado che era stata impugnata da Mauro Antonello Tursini, ingegnere, dirigente Asl, al pagamento di 266mila euro a favore dell’Azienda sanitaria, con l’accusa di aver svolto, per alcuni anni, in modo non occasionale, una rilevante attività professionale privata, inizialmente senza la prevista autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e poi in difformità della stessa. Insomma, un caso di doppio lavoro.
Secondo l’accusa, Tursini, già sindaco di Ocre, pur vincolato da un rapporto di lavoro con l’Asl, avrebbe svolto per suo conto un’attività professionale «in palese violazione del provvedimento di autorizzazione, intervenuto nel luglio 2012». Si contestava la violazione «del precetto normativo che sanziona il divieto di svolgere incarichi retribuiti non conferiti o autorizzati dall’ente di appartenenza». Più in particolare, per l’accusa, è stato violato il precetto che prevede anche l’obbligo di versamento del compenso indebitamente ricevuto dal dipendente pubblico su un conto corrente dedicato dell’amministrazione d’appartenenza, per essere destinato a incrementare il fondo di produttività dell’ente. Le investigazioni hanno fatto emergere un danno erariale patito dalle pubbliche finanze, proprio per i mancati versamenti dei compensi da parte del dipendente pubblico, per un importo complessivo che inizialmente l’accusa aveva individuato in 335mila euro. Entità poi ridotta dal collegio.
L’appellante, tramite gli avvocati Raffaele Izzo, Adriano Rossi e Francesco Camerini, aveva mosso una serie di contestazioni chiedendo, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione in relazione a una serie di prestazioni anteriori al novembre 2011. Aveva poi sottolineato di aver rispettato l’autorizzazione rilasciata dall’Azienda sanitaria sostenendo il legittimo esercizio dell’attività extralavorativa sulla base della normativa vigente «che non precludeva affatto lo svolgimento di essa». Rimarcata, inoltre, la natura occasionale, priva di stabilità, dei rapporti professionali «saltuariamente intrattenuti» con Gran Sasso acqua, Cisec e Rhl Architettura.
Ma i giudici contabili d’appello sono stati di diverso avviso respingendo l’impugnazione.