Due medici no vax restano sospesi dal lavoro

1 Dicembre 2021

Il Tar respinge il ricorso in attesa di pronunciarsi nel merito (12 gennaio), entrambi in servizio in altre Asl 

L’AQUILA. Il Tar dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato da due medici no vax, sospesi dall’attività lavorativa dalla propria Asl di riferimento. I due camici bianchi non torneranno al lavorare, in attesa del pronunciamento nel merito, fissato al prossimo 12 gennaio. Il tribunale amministrativo ha ritenuto di non concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto e di rinviare la trattazione collegiale alla camera di consiglio che si terrà all’inizio del 2022. In provincia dell’Aquila risultano al momento sospesi quattro infermieri non vaccinati, con disposizione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, mentre sono due i medici no vax iscritti all’Ordine professionale provinciale, ma che prestano servizio in altre Asl. In base alle indicazioni nazionali, i medici che scelgono di non vaccinarsi e non presentano motivazioni valide, vengono sospesi dal lavoro dall’azienda sanitaria di competenza e subito dopo il provvedimento viene notificato all’ordine di appartenenza. Finora, la tendenza registrata in Italia da parte dei tribunali amministrativi in merito all’obbligo vaccinale per il personale sanitario è di respingere o congelare i ricorsi presentati. Nei due decreti del Tar dell’Aquila, uno datato 22 novembre e l’altro 29 novembre, entrambi firmati dal presidente Umberto Realfonzo, si fa riferimento alla linea adottata dal Consiglio di Stato, con sentenza del 20 ottobre 2021, che ritiene «assolutamente legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus Sars Cov 2» e che «le conseguenze dell’inadempimento ingiustificato all’obbligo vaccinale sono gravi». Inoltre, viene sottolineata l’efficacia dimostrata della profilassi vaccinale, e si fa appello al «principio di precauzione», da applicare anche in ambito giuridico, in fase emergenziale, «di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio». Infine, si rimarca che «la vaccinazione obbligatoria selettiva per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il richiamato principio di solidarietà, che anima la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cure e di assistenza».
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