Ex Ravit, la pavimentazione del sito non può essere toccata

Si chiude la battaglia legale tra il Comune e l’attuale proprietà del complesso nel nucleo di Bazzano Ritenuta valida l’ordinanza che limita i lavori nella cosiddetta area liquidi dello stabilimento chimico
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha messo la parola fine alla battaglia legale che ha visto contrapposti il Comune e l’attuale proprietà del sito ex Ravit (poi anche Agriformula) nel Nucleo industriale di Bazzano. Nello stabilimento, non più attivo da molti anni, sono stati trattati in passato prodotti chimici. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune che, nel gennaio del 2018, aveva ordinato che “nella zona dello stabilimento indicata come Area Liquidi dovrà essere garantita, nel tempo, l’integrità della pavimentazione all’interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 e S40, il percorso inalazione polveri indoor. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all’integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato unitamente a un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti a impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all’Arta. Parimenti, dovrà essere prevista, nell’ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell’immobile, un’attività ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente”. In sostanza, secondo la determinazione (confermata prima dal Tar e ora dal Consiglio di Stato), nel capannone Area Liquidi la pavimentazione non può essere toccata in caso di manutenzione straordinaria perché non si sa se rimuovendo la copertura possano esserci pericoli per la salute di chi andrà a operare.
Per il Consiglio di Stato “sono da condividere le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, nel porre in evidenza che quella del Comune è stata un’iniziativa a carattere preventivo, utile a impedire o attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all’ambiente. Va inoltre considerato che il proprietario o il gestore dell’area – pur se non responsabili dell’inquinamento – sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione ovverosia ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia – intesa come rischio sufficientemente probabile – che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all’ambiente. Una volta accertata la presenza di contaminanti in concentrazioni superiori alle Csc (Concentrazioni soglia di contaminazione) nel sottosuolo dell’Area liquidi”, scrivono i giudici, “il mantenimento della pavimentazione esistente all’interno dei capannoni è una misura necessaria e adeguata per evitare la dispersione dei contaminanti stessi. In definitiva, il mantenimento della pavimentazione esistente all’interno dei capannoni risulta costituire, in base agli atti, una misura necessaria, adeguata e sufficiente per evitare la dispersione dei contaminanti riscontrati nel sottosuolo, in linea con quanto prospettato dal documento tecnico di riferimento che puntualizza come, ai fini di una corretta valutazione del rischio derivante dall’inalazione di polveri indoor, sia necessario svolgere campagne di monitoraggio di dette polveri, salvo che ci si trovi al cospetto di aree munite di pavimentazione”.

