Fascia di rispetto cimiteriale, accolto il ricorso del Comune
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune dell’Aquila contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 2018. Sentenza che annullava le delibere 89 e 90 del 12...
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune dell’Aquila contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 2018. Sentenza che annullava le delibere 89 e 90 del 12 agosto 2013 del consiglio comunale dell’Aquila le quali disponevano «la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero; la conferma della disciplina urbanistica della variante “Acquasanta” approvata con deliberazione 162 del 2002 del consiglio comunale dell’Aquila per l’area che, in conseguenza della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ne risulta estromessa».
Inoltre, sempre il Tar aveva annullato pure la delibera di consiglio comunale, la numero 65 del 18 giugno 2015, che confermava la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale e deliberava di procedere alla ripianificazione urbanistica dell’area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.
Il Consiglio di Stato ha di fatto ribaltato la decisione del Tribunale amministrativo regionale per cui le tre delibere annullate tornano, in virtù di questa sentenza, adesso in vigore.
In sostanza tutto ciò che è stato costruito nel tempo – compresa la struttura di “Abitare Insieme” da cui è partita la battaglia legale – con regolare permesso del Comune è legittimo anche se dentro i 200 metri dal cimitero.
«In conclusione» scrivono infatti i giudici del Consiglio di Stato, «il ricorso in appello del Comune va accolto e, conseguentemente, e in parziale riforma della sentenza del Tar, il ricorso di primo grado va dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato. A chiusura della motivazione e a fini conformativi della futura azione amministrativa, il Collegio precisa che sul Comune grava comunque il dovere pubblicistico di accertare e sanzionare eventuali insediamenti edilizi privati che si trovano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri dal perimetro del cimitero stesso e che siano stati realizzati in assenza dei necessari permessi, come già correttamente osservato dalla sentenza impugnata». (g.p.)
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