Geometri, aumentano le parcelle Il Tar accoglie il ricorso dei tecnici

L’AQUILA. Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale potrebbe “rivoluzionare” le parcelle dei geometri impegnati nella ricostruzione.I giudici amministrativi con due diverse decisioni hanno...
L’AQUILA. Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale potrebbe “rivoluzionare” le parcelle dei geometri impegnati nella ricostruzione.
I giudici amministrativi con due diverse decisioni hanno infatti annullato due pareri di congruità del Collegio dei Geometri dell’Aquila che diminuivano di parecchio il compenso ai due professionisti.
Il parere di congruità sugli onorari delle prestazioni professionali è l’atto attraverso cui l’Ordine valuta, l’importo richiesto dal professionista per l’esecuzione di una prestazione, come adeguato rispetto alla natura della stessa, tenendo in considerazione alcuni criteri oggettivi.
A uno dei due geometri, rappresentato in giudizio dall’avvocato Fausto Corti, il Collegio aveva ritenuto congrua la somma di 27.435 euro, con una decurtazione di 12.455 euro a fronte del calcolo iniziale riportato nella nota del direttore dei lavori pari a 39.890 euro.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale il Collegio ha sbagliato a decurtare la somma.
Ecco cosa scrivono i giudici nelle motivazioni: “Il ricorrente afferma che la determinazione dei compensi operata nel provvedimento oggetto di ricorso è dovuta all’applicazione illegittima di una convenzione del 2009, sostenendo che l’incarico a lui affidato era invece governato dalla convenzione del 19 marzo 2014. Il collegio dei Geometri, al contrario, difende la legittimità del suo operato, sostenendo che l’unica normativa di settore applicabile risulta essere il Protocollo di intesa sottoscritto il 25 novembre 2009. Si osserva che la materia dei compensi dei professionisti che svolgono la loro opera per la esecuzione dei lavori post-sisma è regolata dall’articolo 4, comma 10, del Decreto 4 febbraio 2013. In attuazione di tale previsione l’Ufficio speciale per la ricostruzione ha stipulato, in data 19 marzo 2014, una convenzione con gli ordini professionali che è stata sottoscritta anche dal presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia dell’Aquila; in specie l’articolo 4 stabilisce che il compenso spettante all’affidatario per le attività relative all’incarico di coordinatore per la progettazione o per la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori è determinato utilizzando quale base di riferimento le tabelle A e B2 di cui al decreto ministeriale del 4 aprile 2001 secondo le classi e categorie dei lavori sia in caso di Committente pubblico che privato”.
D’altro canto, nelle convenzioni degli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, detta previsione è riportata in termini paritetici, per cui, anche per questi professionisti, la disciplina degli incarichi di coordinatori per la progettazione o per l’esecuzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è la medesima.
Nel caso di specie, la convenzione del 25 novembre 2009 non può più trovare applicazione essendo stata superata dagli aggiornamenti sottoscritti dal Collegio dei Geometri con la Protezione civile, che ne hanno determinato la implicita abrogazione.
Dirimente, in tal senso, è l’articolo 18 dello schema di convenzione ripassato il 19 marzo 2014, il quale prevede che la convenzione è da ritenersi valida e retroattiva per tutte le pratiche di ricostruzione non ancora concluse, fatta salva la disponibilità di spesa prevista nel quadro economico.
Ne deriva che l’erronea applicazione dello schema di convenzione del 25 novembre 2009 ha condotto a una errata rideterminazione delle competenze del ricorrente. Conseguentemente, il parere impugnato risulta illegittimo avendo parte resistente disatteso la disciplina della convenzione del 2014. Per tali motivi il ricorso deve essere accolto”.
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