Gestione di una cava Il Tar dà ragione al Comune di Ofena

8 Marzo 2021

OFENA. Il Tar ha bocciato il ricorso di una ditta che chiedeva l’annullamento della deliberazione della giunta comunale di Ofena del 13 maggio 2013, notificata alla società ricorrente il successivo...

OFENA. Il Tar ha bocciato il ricorso di una ditta che chiedeva l’annullamento della deliberazione della giunta comunale di Ofena del 13 maggio 2013, notificata alla società ricorrente il successivo 20 maggio 2013 che riguardava «la risoluzione di diritto del contratto di assegnazione dell’area di cava in località Collelungo di Ofena per l’esercizio di attività estrattiva di inerti stipulato in data 13 luglio 2011». Nel ricorso si chiedeva anche l’annullamento della «nota del 24 maggio 2013 con la quale il Comune di Ofena, in esecuzione della predetta deliberazione di giunta ha chiesto a una società assicurativa l’escussione della polizza fideiussoria per l’importo massimo garantito di 73.754 euro». Il Tar ha respinto il ricorso confermando la correttezza della decisione del Comune di Ofena. «Avendo la ricorrente costituito, in difformità rispetto a bando di gara una garanzia che è stata arbitrariamente ridotta», si legge nelle motivazioni, «risulta legittima la deliberazione che ha disposto la risoluzione di diritto del contratto per violazione di clausola espressamente contemplata dalla legge fra le cause di risoluzione. Non meritano condivisione neppure le censure contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la delibera appare immune anche dai vizi censurati atteso che l’invocata rinegoziazione del contratto in data 13 luglio 2011 – comportante modifica della fideiussione, costituzione della società di scopo, proposte di variazione dei tempi e modalità del rapporto – manifestava non tanto la volontà di riequilibrare il sinallagma (rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione in alcune forme di contratto) ma, piuttosto, come correttamente evidenziato nella delibera, la reale volontà di non potere e di non volere adempiere alle clausole della concessione-contratto e di volersi sottrarre alle obbligazioni relative sia in termini soggettivi che oggettivi e operativi. Pertanto nessuna rinegoziazione del contratto poteva invocare la ricorrente a fronte delle proprie inadempienze». (g.p.)
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