Gestori di locali condannati per gli incassi dei buoni pasto

6 Novembre 2021

La Corte dei conti ha assolto dalle accuse il dirigente del Comune Giannangeli Nei guai i titolari di alcune attività per il mancato versamento degli introiti

L’AQUILA. La Corte dei Conti ha assolto un dirigente, e condannato un dipendente comunale, in relazione alla vicenda del mancato introito delle somme relative ai buoni pasto da cui era scaturita un’indagine della Guardia di Finanza. Condannati anche i rappresentanti di due esercizi commerciali a cui il Comune aveva anni fa affidato il servizio di vendita dei buoni pasto per gli alunni delle scuole e che non avevano riversato all’ente tutti gli incassi. Nel dettaglio i giudici della Corte dei conti hanno respinto «la domanda di condanna proposta nei confronti del dirigente comunale Fabrizio Giannangeli»; hanno, invece, condannato il dipendente comunale Fabio Venanzi «in via sussidiaria rispetto agli altri convenuti e a titolo colposo» a pagare 10mila euro. Condannati a risarcire il Comune «Luca Costantini in via principale e in solido con Dsg srl, Merlot srl, Grazia Iannini e Carlotta Martinelli per l’importo totale di 98.602 euro».
Nella sentenza si legge, in relazione ai responsabili degli esercizi commerciali: «Non può ignorarsi che, dagli atti di causa, è emerso un reiterato e perdurante omesso riversamento di una cospicua parte degli introiti rivenienti dalla somministrazione di buoni pasto (introiti peraltro neppure annotati separatamente dai convenuti nelle scritture dei due bar e neppure periodicamente verificati sul sistema informatico), il che denota, per le concrete circostanze del caso concreto, una verosimile cifra dolosa dell’inadempimento come ha correttamente argomentato il pubblico ministero. Non giova alle due amministratrici convenute argomentare le loro estraneità all’illecito, posto che anch’esse, come emerge dalla documentazione in atti, non solo erano amministratrici delle società, ma operavano anche materialmente nei due bar, effettuando le operazioni di ricarica e avendo maneggio del denaro e custodia dei buoni pasto dematerializzati (essendo impensabile che il Costantini fosse contemporaneamente in entrambi i luoghi, gestendone le casse in via esclusiva); in ragione della rilevanza degli importi in contestazione, anche in rapporto al volume d’affari dichiarato dalle società, le due amministratrici non potevano ragionevolmente essere rimaste all’oscuro della presenza, in cassa, di denaro proveniente dai buoni pasto, con obbligo di riversamento periodico al Comune». Relativamente al dipendente comunale i giudici scrivono: «Sotto il profilo del nesso causale, la mancata rilevazione tempestiva delle inadempienze di versamento e l’omissione dell’informativa da parte del dipendente ai propri superiori – contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione dell’interessato – costituisce concausa diretta del danno erariale contestato dalla Procura, essendosi per tal via consentito alle due società di proseguire per mesi nell’attività di somministrazione di buoni pasto all’utenza, senza riversamento del dovuto al Comune, accrescendo così l’ammanco. La condotta del convenuto è connotata da colpa grave, in ragione dell’estrema semplicità del controllo da svolgere (verificare che fossero stati effettuati i versamenti mensili dell’importo risultante sul sistema informativo) e della rilevanza del conseguente pregiudizio patrimoniale subìto dall’ente locale». (g.p.)
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