Graduatoria per l’insegnamento Verbale annullato dopo il ricorso

L’AQUILA. Il Tar, su ricorso di una candidata, ha annullato un verbale dell’Università dell’Aquila «nella parte contenente la graduatoria degli aspiranti all’insegnamento nel Corso di laurea in...
L’AQUILA. Il Tar, su ricorso di una candidata, ha annullato un verbale dell’Università dell’Aquila «nella parte contenente la graduatoria degli aspiranti all’insegnamento nel Corso di laurea in Infermieristica-per la materia Infermieristica in area materno-infantile- riservata ai dipendenti delle Asl». «La ricorrente» scrivono i giudici «ha partecipato alla selezione riservata ai dipendenti delle Asl indetta dall’Università degli studi dell’Aquila per il conferimento dell’incarico di insegnamento della durata di 30 ore per l’anno accademico 2021-2022. Con il ricorso in decisione vengono impugnati gli atti del concorso e la graduatoria nella quale la ricorrente è risultata prima con quattro punti, a pari merito con l’altra concorrente risultata vincitrice in virtù del sussidiario criterio della maggiore esperienza professionale attinente alla natura dell’insegnamento. I provvedimenti impugnati» sottolinea ancora il Tar «devono essere annullati in accoglimento dei motivi di ricorso con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione dei criteri di valutazione per mancata attribuzione a lei del punteggio massimo relativo all’esperienza professionale. La commissione di concorso ha infatti attribuito alla ricorrente un solo punto avendo ritenuto parzialmente attinente la sua esperienza professionale. Nel giudizio non è tuttavia indicata alcuna ragione che induca a ritenere i servizi svolti dalla ricorrente solo parzialmente attinenti. Ne consegue che il diverso giudizio espresso dalla commissione avrebbe dovuto essere corredato da una motivazione idonea a spiegare perché detti servizi sono stati ritenuti solo parzialmente attinenti non avendo rilevanza il fatto che la ricorrente abbia maturato esperienza frammentaria specifica circa venti anni fa, abbia prestato in seguito servizio in altri ambiti clinici e attualmente non svolga attività assistenziale. Infatti, né l’attualità, né la continuità dell’attività clinica specifica sono requisiti richiesti per la valutazione riguardante l’esperienza professionale ma si chiede solo che abbia durata pari a due anni e sia attinente alla natura dell’insegnamento. La commissione ha quindi espresso una valutazione chiaramente immotivata. Resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni da perdita dell’occasione di conseguire l’incarico di insegnamento, in quanto la ricorrente, con l’annullamento degli atti impugnati, ottiene la tutela in forma specifica del suo interesse». (g.p.)
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