Il Comune commissaria un cantiere «Operazioni illegittime e carenze»

La storia di un condominio che ha ottenuto oltre 2,5 milioni nel 2014 e non ha mai avviato i lavori Nel mirino soprattutto il ruolo dell’amministratore e la procedura per la selezione delle imprese
L’AQUILA. Sulla ricostruzione privata, dopo quasi 13 anni, anche il Comune dell’Aquila perde la pazienza. E per la prima volta entra a gamba tesa per accelerare i lavori di un aggregato che si trova a ridosso del centro storico. La vicenda emerge da una recente determina pubblicata sull’albo pretorio dal settore “Ricostruzione privata” a firma del dirigente Roberto Evangelisti. Prima di entrare nei dettagli una sintesi veloce: l’aggregato fa domanda di contributo nel 2012, lo ottiene (oltre 2,5 milioni) nel 2014, ma da allora non accade nulla. Il Comune, non molto tempo fa, commissaria il Consorzio il cui presidente fa ricorso al Tar che di fatto blocca il commissariamento. I soci si riuniscono per cercare di sbloccare la situazione, ma tutto si incaglia di nuovo. Il Comune mette nero su bianco quelle che chiama “illegittimità” nella gestione della vicenda da parte del Consorzio e pochi giorni fa ha reiterato la diffida, atto preliminare al commissariamento. Lo si potrebbe leggere come un “caso di scuola” nel senso che se ritardi nella ricostruzione ci sono non è sempre colpa degli uffici pubblici “lenti”, ma spesso sono da ricercare nelle conflittualità fra consorziati e non solo.
LA DETERMINA
Ecco cosa si legge, tra l’altro, nella recente determina comunale: “Nel 2014, a nome del condominio, è stata presentata istanza per il rilascio del permesso a costruire per la demolizione e ricostruzione dell’edificio condominiale. Il permesso a costruire è stato rilasciato nel 2017. Nel 2018 l’amministratore del condominio ha comunicato l’inizio lavori, ma a tale comunicazione non ha fatto seguito, né allora né tutt’oggi, l’avvio delle opere come verificato dal relativo verbale di sopralluogo della Polizia municipale. Nel 2019 è stata depositata una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in pretesa variante al permesso a costruire, Scia inefficace in quanto il suddetto permesso di costruire era decaduto per l’omesso avvio dei lavori. A quel punto – dato che, nonostante il lungo tempo trascorso dal rilascio del parere Usra, della pubblicazione del contributo massimo concedibile e dalla richiesta di integrazione del progetto parte seconda, il condominio non aveva ancora provveduto a concludere l’iter per il rilascio del contributo definitivo – il Comune formulava la diffida ad adempiere con contestuale avvio del procedimento di commissariamento e poi, stante la permanenza della stasi oggetto della diffida comunale, con determina dei primi mesi del 2021 provvedeva al commissariamento. Avverso tale provvedimento insorgeva l’amministratore esautorato del condominio commissariato che faceva ricorso al Tar. I giudici disponevano la sospensione della determina di commissariamento sull’assunto che il lasso di tempo trascorso dalla emanazione del parere Usra (Ufficio speciale) relativo al contributo massimo concedibile è dipeso in larga misura dalla necessità, condivisa da tutti i condomini – ivi compresi lo stesso Comune (casa equivalente, ndr) e l’Ater – di far predisporre una variante al progetto architettonico già approvato che consentisse una migliore allocazione degli spazi e servizi di uso comune. Ottenuta la sospensiva dal Tar il condominio svolgeva un’assemblea per prendere decisioni relative alla individuazione dell’impresa affidataria dell’appalto dei lavori (a conferma del mai avvenuto avvio delle opere) e dei tecnici. In conseguenza degli esiti di tale assemblea e in ragione di elementi emersi e appresi dai rappresentanti comunali a essa presenti, il Comune rivolgeva al condominio e al suo amministratore un’articolata e puntuale richiesta di informazioni e chiarimenti. A tale richiesta l’amministratore ha risposto con una nota – sulla cui formulazione non ha neppure informato il condominio – evasiva, inveritiera e interlocutoria e inoltre tale nota è sprovvista sia della documentazione oggetto di specifica richiesta che di altre attestazioni”.
LE CENSURE
Il Comune a questo punto scrive, in relazione al ruolo dell’amministratore, che “un suo parente è proprietario di un appartamento condominiale e un altro è quotista al 50% di una delle due imprese affidatarie dei lavori. Inoltre è mancato”, continua, “ogni chiarimento circa la procedura per la selezione dei soggetti cui si vorrebbe affidare l’appalto. A richiesta non è stata fornita, a questo Ufficio alcuna documentazione (lettera di invito, disciplinare di gara) inerente alle procedure di selezione delle ditte e dei professionisti incaricati dei lavori”.
ILLEGITTIMITà
Ma non basta. “L’intervento edilizio approvato dal Condominio”, continua l’atto comunale, “prevede una spesa superiore all’importo del contributo; essa dovrebbe quindi gravare, secondo i millesimi, sui condòmini, che peraltro non hanno deliberato in tal senso e non hanno fornito la garanzia fideiussoria che il Comune impone allo scopo di assicurarsi che l’opera appaltata e finanziata anche con il contributo privato pervenga a ultimazione e ripristini l’agibilità e l’abitabilità degli edifici. Si ritiene pertanto che la situazione, già accertata, di gravissimo stallo e di carenza degli adempimenti, che sono necessario presupposto per l’avvio dell’opera di ricostruzione post-sismica, non soltanto si sia oggettivamente aggravata rispetto a quella già considerata con la determinazione di commissariamento sospesa dal Tar, ma anche che l’attività svolta dal condominio e dal suo amministratore sia inequivocabilmente intesa a operazioni che, in ragione della loro grave, persino vistosa illegittimità, risultano addirittura preclusive dell’erogazione della risorsa pubblica necessaria per la ricostruzione del complesso condominiale e, quindi, inidonee a realizzare il primario interesse pubblico al recupero della sicurezza, della vivibilità e del decoro del centro storico dell’Aquila”, come prevede la legge.
NUOVA DIFFIDA
Da qui la nuova diffida e la conferma del commissariamento. Il commissario, si legge infine nella determina, “è tenuto, senza necessità di alcun ulteriore mandato o delega, a procedere per tutto quanto di sua competenza. L’amministratore condominiale a questo punto non dispone più di alcun titolo di rappresentanza in relazione alla pratica in oggetto. Ove egli, o altra persona diversa dal commissario nominato, dovesse presentarsi a pubbliche amministrazioni o a privati assumendo di svolgere funzioni di rappresentanza del condominio relativamente all’intervento di ricostruzione, verrebbe consumato, quantomeno, il delitto di sostituzione di persona”.
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