Il palazzo spostato di un metro non sarà demolito

23 Marzo 2021

Il Tar annulla l’ordinanza del Comune e dà ragione alla ditta La vicenda era nata dalla segnalazione di alcuni vicini di casa

L’AQUILA. Resterà al suo posto il palazzo di via Filomusi Guelfi (zona stazione ferroviaria) che qualche mese fa era stato oggetto di un’ordinanza di demolizione da parte del Comune. La notizia della possibile demolizione di un edificio (un grosso condominio) appena ricostruito (lavori ultimati nel giugno 2016) grazie a milioni di euro di soldi pubblici sembrava l’ennesimo episodio di “fantaricostruzione” fra i tanti che hanno caratterizzato il post-sisma. Il Tar ha messo fine alla vicenda accogliendo il ricorso della società “Cmb-Cooperativa Braccianti e Muratori di Carpi, Taddei spa” annullando l’ordinanza.
LA STORIA. Dalle carte del Tar emerge che tutta la vicenda nasce da una segnalazione fatta da alcuni condòmini di un palazzo in via Filomusi Guelfi (davanti all’ex catasto), i quali scrissero al Comune per evidenziare che un palazzo vicino, appena rifatto, era stato ricostruito non esattamente dov’era prima, ma “spostato” di un metro e poco più e questo avrebbe violato le norme urbanistiche e, soprattutto, le distanze “regolamentari” tra i palazzi. Il Comune inviò subito gli ispettori che accertarono “che il nuovo edificio denominato condominio Filomusi Guelfi è stato riedificato su un’area parzialmente diversa rispetto all’originario sedime del fabbricato demolito. La modifica del sito di giacitura del fabbricato in questione, avvenuta ortogonalmente in entrambe le direzioni, è stata misurata in metri 1,20. Ciò ha comportato un avvicinamento dello stabile verso altre palazzine con riduzione del distacco tra i fabbricati rispetto allo stato ante demolizione”. Va quindi preso atto, si leggeva nell’ordinanza di demolizione “delle difformità accertate e del fatto che la controparte non ha idoneamente controdedotto, né ha avanzato istanza di accertamento di conformità, né tanto meno ha spontaneamente ricondotto il fabbricato a legittimità”. La situazione quindi integrava, secondo gli uffici comunali, “la fattispecie della difformità parziale dal permesso a costruire” e si ordinava quindi “la rimozione, a cura e spese dei proprietari delle porzioni edilizie difformi, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione del provvedimento”. LA SENTENZA. I giudici del Tar, nella sentenza che annulla l’ordinanza, bacchettano il Comune e scrivono: “Sono anzitutto fondate le deduzioni di cui al primo e al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta che l’Amministrazione ha ordinato la rimozione del fabbricato senza avere preventivamente annullato la Dia (dichiarazione inizio attività). L’Amministrazione, anziché provvedere, come ha fatto, in via diretta con l’ordinanza di demolizione avrebbe dovuto far precedere l’emissione della ingiunzione a demolire da un provvedimento esplicito e autonomo di esercizio dell’autotutela. Il modo di procedere seguito dall’Amministrazione comunale – tradottosi nella diretta adozione di un provvedimento repressivo-inibitorio – è senz’altro illegittimo”.
Meritano accoglimento anche le censure relative al difetto di motivazione non dando atto il provvedimento impugnato della valutazione degli opposti interessi, tenuto conto la palazzina è attualmente abitata e che l’intervento è stato eseguito in attuazione della Dia approvata anni prima, secondo il progetto originario. La misura demolitoria appare irragionevole e sproporzionata in ragione della tipologia dell’abuso contestato consistente in un’ipotetica riedificazione dell’edificio leggermente traslata rispetto all’area di sedime dell’edificio demolito e senza aumento di volumetria. Dal verbale di sopralluogo del 12 marzo 2020 emerge che l’Amministrazione non è stata in grado di ricostruire l’esatta conformazione dei luoghi prima dell’intervento e che l’intera istruttoria appare contraddittoria e superficiale in quanto frutto di mere presunzioni non suffragate da dati certi e obiettivi”. Insomma quell’ordinanza non aveva né capo e né coda. Da qui l’annullamento. Il palazzo ricostruito resta dov’è.
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