Il parco urbano finirà in tribunale La ditta chiede i danni al Comune

13 Dicembre 2022

Nuova puntata nella vicenda del mancato avvio del grande cantiere all’ingresso Ovest della città Nel mirino la risoluzione del contratto per inadempimento operata da parte dell’amministrazione  

L’AQUILA. Il Parco urbano di piazza d’Armi, che attende da anni di essere realizzato, finisce davanti al tribunale civile. La ditta Rialto costruzioni che ad agosto si era vista rescindere (tecnicamente è una risoluzione) il contratto di appalto ha presentato un esposto “inteso all’accertamento dell’inadempimento comunale e al risarcimento dei danni derivanti dall’irregolare svolgimento del contratto relativo alla realizzazione del parco urbano e auditorium”. Lo si apprende da una delibera con la quale il Comune intende “approntare adeguata difesa processuale rispetto a una domanda che, se accolta, potrebbe avere onerose conseguenze per l’ente locale”.
LA RESCISSIONE
Il contratto firmato nel 2016 per circa 10 milioni era stato rescisso dopo che il Comune aveva preso atto “della relazione sullo stato di attuazione del contratto, sui ritardi e inadempienze contrattuali dell’appaltatore (la Rialto), relazione scritta dal responsabile del procedimento in data 9 agosto 2022”. La decisione di agosto era nell’aria soprattutto dopo che l’Anac (autorità anticorruzione) a febbraio aveva mosso pesanti censure all’iter dell’appalto. Nella determina con la quale si “risolve” il contrato d’appalto si leggeva che “la stazione appaltante (il Comune) non è stata messa in condizione di esprimersi in ordine all’ammissibilità delle modifiche progettuali come tra l’altro richiesto anche da Anac. Detta carenza non consente, al fine di accertare la natura, cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, di effettuare una dettagliata e analitica comparazione e raffronto tra il computo metrico del progetto definitivo e ciò che è stato invece quantificato nell’elaborato detto Stima di progetto, allegato al progetto esecutivo e, quindi, identificare nel dettaglio le lavorazioni che concorrono alla formazione dei corpi d’opera arrecanti la spesa aggiuntiva; ciò non permette la constatazione ed effettivo riscontro dei nuovi prezzi formulati e introdotti, da concordare eventualmente con l’amministrazione. Da quanto sopra”, si leggeva ancora, “consegue lo stallo del procedimento di verifica del progetto esecutivo condizione essenziale per l’approvazione del medesimo e successivo avvio dei lavori e ciò, per quanto sopra espresso, per fatto e colpa dell’appaltatore. La situazione di inadempimento è rimasta anche dopo che questa Amministrazione ha formalizzato la suddetta, formale diffida e messa in mora, affinché venisse integrata e completata la documentazione a supporto della progettazione esecutiva. Costituisce gravissimo inadempimento della ditta appaltatrice, inoltre, l’aver omesso di sostituire con altra garanzia fideiussoria quella che è venuta meno a causa dell’accertato stato di insolvenza del primo prestatore; d’altro canto, il sostanziale venir meno della garanzia fideiussoria e l’illegittimo rifiuto dell’Impresa a sostituirla con altra efficace, priva questa Amministrazione di un indispensabile strumento per il controllo sull’adempimento del contratto. Ritenuto che i suddetti inadempimenti, gravissimi anche a volerli considerare separatamente, consentono e, anzi, impongono di disporre la risoluzione contrattuale in danno”.
L’ANAC
L’Anac a febbraio aveva sottolineato che “il primo progetto esecutivo redatto dalla ditta presentava considerevoli modifiche rispetto al progetto definitivo già approvato dall’amministrazione e posto alla base della gara e l’importo dei lavori risultava aumentato da 10.297.290 a 15.445.845 euro”. Un progetto non conforme che quindi, secondo Anac non poteva essere approvato. Ora la parola passa al tribunale e per la decisione è facile prevedere tempi lunghi.