Il Tar: casa bombardata? No alla ricostruzione

Richiesta di concessione a quasi 80 dalla fine della guerra, i giudici danno ragione al Comune di Roccaraso
ROCCARASO. Il Tar ha confermato la decisione del Comune di Roccaraso che ha negato la concessione edilizia a un cittadino che la chiedeva per ricostruire un edificio distrutto, quasi 80 anni fa, a causa degli eventi della Seconda guerra mondiale. E questo perché si tratterebbe di un nuovo progetto e non semplicemente di un progetto di ricostruzione.
Ecco come il Tar, nella sentenza, ricostruisce la vicenda: «Il cittadino ricorrente è proprietario di un suolo nel Comune di Roccaraso occupato in origine da un fabbricato distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Il piano regolatore del Comune stabilisce che per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, ricadenti all’interno del Piano di ricostruzione, è consentito lo sfruttamento del 100% del lotto, a condizione che non sia superato l’indice di fabbricabilità di 4 metri cubi/metro quadrato e siano rispettati, per edifici con altezze maggiori, tutti i riferimenti normativi oltre un aumento della volumetria e superficie utile fino a un massimo del 15%, purché sia provata la preesistenza e consistenza dell’edificio distrutto».
«Il diniego comunale», scrivono i giudici del Tar, «è maturato dopo la presentazione di un primo progetto, poi rielaborato a seguito del primo preavviso di rigetto». Secondo l’Ente locale, la richiesta di permesso a costruire è per una nuova costruzione e non di «permesso di eseguire la ristrutturazione, mediante ricostruzione» e questo emergerebbe dal fatto che il nuovo immobile «avrebbe sagoma, sedime, prospetti e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche diverse dall’originale».
Il Tar “sposa” le ragioni del Comune e conclude: «Il ricorrente sostiene che l’immobile previsto in progetto avrebbe una sagoma, un ingombro e un impatto che risultano nella sostanza del tutto coincidenti con la situazione pregressa e per quanto possibile insisterebbe, sulla base delle piante catastali e delle foto storiche, sul sedime del fabbricato originario. Supponendo quindi che la collocazione del fabbricato distrutto su un sedime determinato sia nota – in quanto la ricostruzione del fabbricato demolito è ammessa solo se è possibile accertarne la preesistente consistenza – l’asserzione del ricorrente avrebbe richiesto, oltre che una specifica contestazione dell’accertamento posto a base del diniego, quanto meno la prova sulla effettiva coincidenza della pianta del nuovo edificio con l’area originariamente occupata, considerato che il provvedimento comunale esclude proprio che vi sia coincidenza di sedime perché, mentre in origine la particella in oggetto era interamente occupata dal fabbricato distrutto, l’edificio in progetto copre solo parzialmente il lotto di proprietà. Dunque deve presumersi che l’intervento proposto dal ricorrente non occupi il sedime originario. Pertanto correttamente il Comune ha qualificato l’istanza come proposta di nuova costruzione e l’ha respinta perché essa non prevede la realizzazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalle nuove costruzioni». (g.p.)
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