Il Tar: didattica a distanza decisiva nei giudizi finali

5 Dicembre 2020

L’AQUILA. La mancata o la scarsa frequenza della didattica a distanza (Dad) può essere un buon motivo per «una valutazione insufficiente» in sede di esami di maturità. Lo si legge fra le righe di...

L’AQUILA. La mancata o la scarsa frequenza della didattica a distanza (Dad) può essere un buon motivo per «una valutazione insufficiente» in sede di esami di maturità. Lo si legge fra le righe di una ordinanza del Tar, ordinanza con la quale viene negata la sospensiva di un provvedimento a firma del collegio dei docenti di un istituto superiore che valutava in 56/100 la prova di uno studente. Il ricorso si basava soprattutto sul fatto che i docenti non avrebbero «in alcun modo contemplato il piano didattico personalizzato in quanto trattasi di alunno con bisogno educativo speciale». Il Tar non ha concesso la sospensiva (la questione sarà discussa fra qualche tempo nel merito) perché il ricorso «non appare suscettibile di favorevole apprezzamento atteso che tutti i componenti la commissione d’esame erano membri del consiglio di classe e, quindi, erano ben consapevoli delle condizioni personali del ricorrente in quanto alunno con bisogno educativo speciale (Bes) in favore del quale l’Istituto aveva adottato un apposito piano didattico personalizzato mentre le valutazioni insufficienti e mediocri in varie discipline riportate nel corso dell’anno scolastico dal medesimo ricorrente appaiono imputabili al suo disinteresse e a una frequenza sporadica durante la didattica a distanza. Inoltre» scrive il Tar «dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta direttamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del ministero dell’Istruzione, senza che alcuna notificazione abbia invece raggiunto l’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa». (g.p.)
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