Incidenti causati da animali, paga la Regione

Auto contro due cervi nel 2013. La Cassazione ha confermato che il risarcimento danni tocca all’ente
L’AQUILA. La Cassazione ha confermato che, in caso di incidente stradale provocato da animali selvatici, il risarcimento del danno tocca alla Regione.
L’Alta Corte, nei giorni scorsi, si è pronunciata su un ricorso presentato dalla Regione Abruzzo che contestava una sentenza emessa dal tribunale dell’Aquila (che si era espresso su una prima decisione del giudice di pace).
Il fatto in questione risale, nello specifico, al mese di novembre del 2013, quando ci fu “l’impatto tra un veicolo e due cervi”.
La Regione Abruzzo, nel ricorso, contestava il fatto che “la propria responsabilità è stata riconosciuta, dalla sentenza impugnata, per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti a evitare danni del tipo di quello verificatosi nell'area interessata dal sinistro. In particolare, la responsabilità di essa Regione è stata affermata sul presupposto che, in materia di controllo della fauna selvatica, i compiti, pure attribuiti alle Province, sono considerati espressamente funzioni amministrative regionali ad esse delegate”.
Secondo il pronunciamento della Cassazione, “se la Regione, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputa che le misure idonee a impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, potrà agire in rivalsa, senza, però, che ciò implichi modifica, in relazione all’azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio”.
“Di conseguenza”, in conclusione, “soltanto con riferimento dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela”.
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