Interessi sui mutui, accolto un ricorso

Rate sospese nel 2009 causa sisma, l’Arbitro bancario finanziario chiarisce le quote dovute

L’AQUILA. Gli interessi sui mutui sospesi nel periodo post-sisma non vanno calcolati sull’intero importo ma sulla quota capitale. Lo ha stabilito l’Arbitro bancario finanziario di Roma, che ha accolto un ricorso presentato dall’avvocatessa Patrizia Vittorini per conto di due suoi assistiti.

«Il giudizio», si legge in una nota, «riguarda la corretta applicazione degli interessi sugli importi residui dei mutui estinti o da estinguere a seguito della sospensione derivante dal sisma. Uno dei più recenti ha riguardato una vertenza di interesse generale, specialmente per quei cittadini i cui mutui erano stati sospesi a causa del terremoto con particolare riguardo al calcolo degli interessi sulle somme residue da pagare in caso di estinzione dei mutui prima della naturale scadenza. È notorio che le banche, in materia di applicazione degli interessi, non regalano nulla a nessuno. Anzi, se possono, applicano i tassi in maniera non del tutto corretta. È proprio il caso della materia trattata. L’oggetto del ricorso riguarda l’esatta determinazione della misura degli interessi da sospensione del mutuo a seguito del sisma del 2009. L’Arbitro Bancario finanziario, Collegio di Roma, ha esaminato criticamente il ricorso presentato dall’avvocatessa Vittorini nell’interesse di due clienti che avevano contratto, a fine 2008, un mutuo di 99mila euro per l’acquisto della loro abitazione. I due assistiti dallo studio legale aquilano avevano chiesto all’istituto di credito il conteggio di estinzione del mutuo, trovandosi nella disponibilità finanziaria per poterlo fare. L’istituto di credito, nel fornire le notizie richieste, aveva esposto nel prospetto, oltre al residuo della quota capitale, la cospicua somma di 9500 euro a titolo di interessi da sospensione, con espresso riferimento alle rate di mutuo sospese a causa del sisma. L’avvocatessa Vittorini ha sostenuto nel ricorso che gli interessi da sospensione, eventualmente dovuti, avrebbero dovuto essere calcolati solamente sulle rate sospese e non sull’intero finanziamento concesso. Inoltre, ha sostenuto che il calcolo, correttamente, avrebbe dovuto essere effettuato solo sulla quota capitale della rata e non sull’intero ammontare della stessa (capitale più interessi). L’arbitro, nell’accogliere il ricorso, ha precisato che, in ogni caso, gli interessi sono dovuti, trattandosi di interessi compensativi, ma il calcolo va effettuato così come sostenuto dall’avvocatessa, non sull’intero finanziamento, ma soltanto sulla quota capitale. Pertanto, in applicazione del giudicato, le somme da corrispondere dagli assistiti del legale aquilano, a titolo di interessi da sospensione, ammonta complessivamente a 617 euro a fronte di quelli richiesti dalla banca pari a quasi 10mila. Giova precisare, nell’interesse di tutti coloro che sono venuti a trovarsi nelle stesse condizioni, che la decisione adottata dall’Arbitro Bancario finanziario può essere estesa anche ai mutui correnti e non soltanto a quelli da estinguere. Un atto di giustizia nei confronti dei cittadini aquilani asfissiati da una pressione fiscale e finanziaria che sta rasentando l’assurdo. Sarebbe opportuno che gli organi di controllo della Banca d’Italia effettuassero accertamenti per salvaguardare la comunità aquilana danneggiata dall’evento sismico e dalle conseguenze che lo stesso sta apportando alle economie familiari».