«L’Interporto avrà il suo gestore»

La Regione replica all’imprenditore Pellino: ecco perché la società è stata esclusa
AVEZZANO. «L’Interporto di Avezzano avrà un gestore e aprirà». Lo assicura la Regione Abruzzo a seguito della presa di posizione dell’unica azienda che ha risposto al bando, esclusa per il mancato contributo di gara. Con il supporto di Aric (Agenzia regionale di informatica e committenza) il Dipartimento, guidato dal direttore Emidio Primavera, ha indetto la gara per l’affidamento in concessione per la gestione del centro smistamento merci della Marsica. Alla gara è arrivata un’unica offerta da parte della società Alba Minerali di Avezzano, che fa capo all’imprenditore Gianluca Pellino, esclusa dalla procedura per il mancato pagamento del contributo previsto in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Si tratta di un’incombenza prevista dalla delibera Anac del 20 dicembre 2017. La società Alba Minerali sostiene che ci sono sentenze che «permettono il pagamento in soccorso istruttorio», quindi successivamente, e che con l’esclusione «si perde un’occasione per l’Abruzzo con la mancata assunzione di una quarantina di persone».
Il rup Maurizio Pagliaro ha però voluto precisare al riguardo che «nel disciplinare di gara pubblicato, al punto 13 è riportato che i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione. Si tratta pertanto di una clausola prevista nei documenti di gara che comporta conseguentemente l’esclusione del concorrente che non ha effettuato il pagamento. Ma ancora più importante è che», continua il responsabile del procedimento, «per tale fattispecie non è previsto il cosiddetto soccorso istruttorio, in quanto il contributo è obbligatorio perché previsto dalla legge 266 del 2005. Tanto è vero che, sempre nel disciplinare di gara pubblicato al punto 13, è spiegato che in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente. Tra l’altro», conclude il rup, «va rilevato che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente è risultata carente anche di altri documenti per i quali, invece, era prevista la possibilità del soccorso istruttorio».
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