La perizia: decisivo il freno non azionato

La relazione del consulente evidenzia che l’uso corretto del sistema di stazionamento poteva evitare la morte del bambino
L’AQUILA. «La condotta alternativa dell’indagata nell’azionare il freno di stazionamento portando con sé la chiave della vettura, anche in considerazione della tipologia del freno di stazionamento elettrico, avrebbe di certo evitato il sinistro anche rispetto all’azione maldestra del minore, che neppure volontariamente avrebbe potuto disattivare il freno (diversamente dal tradizionale comando manuale a leva sempre accessibile)»: è quanto si legge nella perizia di 179 pagine redatta dal consulente della Procura, Cristiano Ruggeri, e depositata martedì scorso sul tavolo del pubblico ministero Stefano Gallo che coordina le indagini sull’incidente dello scorso 18 maggio all’asilo Primo maggio, in cui perse le vita Tommaso D’Agostino di 4 anni e restarono feriti altri cinque bimbi. «Lo studio della dinamica del sinistro e la cinematica degli eventi che hanno portato al movimento incontrollato del veicolo ha permesso di stabilire la condotta negligente di B.R.Z. ( e non N.R.B.) alla guida della Volkswagen Passat con a bordo il figlio. Nello specifico», spiega il perito, «il veicolo era parcheggiato in discesa con le chiavi sul quadro (inefficacia del blocco sterzo) senza inserimento del freno di stazionamento, a ridosso di una elevata pendenza verso l’ingresso-uscita dei locali della scuola e il cancello di separazione dell’area giochi, in orario scolastico, mantenuto inizialmente fermo dal solo innesto di una marcia. Detta omissione», sottolinea Ruggeri, «si concretizza in pericolo materiale dopo l’azione involontaria del minore, di circa 12 anni, il quale casualmente provocava il disinnesco della leva del cambio, con il conseguente movimento della vettura verso la discesa. È fatto certo», osserva ancora il consulente, «che il freno di stazionamento non era innestato dalla conducente, in quanto il disinnesco dello stesso era azione unicamente attuabile con specifica manovra dal posto di guida, a motore acceso, mentre il minore si trovava nel posto del passeggero. La condotta omissiva di B.R.Z. assume nesso di causa efficiente con l’innesco e gli esiti del sinistro per violazione degli obblighi di generica cautela e gli specifici dettati dal Codice della strada. Rispetto al minore abbandonato in auto», conclude la perizia, «in contrasto specifico con il dovere giuridico di cura del genitore, si rinviene, la violazione dell’articolo 591 del Codice penale (abbandono di minore di 14 anni, ndc)». Il ragazzino «era sua volta esposto a un pericolo per la sua incolumità. Si pensi alla fase in cui il minore usciva dallo sportello del veicolo quando in movimento, proprio dal lato poi abraso contro il muretto e il pericolo di schiacciamento correlato se rimasto in auto al momento dell’urto contro il cancello».
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