La perizia discolpa le vittime: «Palazzina costruita male»

Sarà usata in appello per smontare il concorso di responsabilità sancito dal giudice
L’AQUILA. Non è stato il sisma delle 3.32 la principale causa del crollo della palazzina di via Campo di Fossa 6B. Bensì un «progetto carente», la «scorretta posa in opera del materiale» ed «errori nella miscelazione» per la realizzazione del cemento armato. Lo dicono le perizie citate dalla stessa sentenza choc della giudice Monica Croci del 9 ottobre che assegna il concorso di colpa ad alcune delle vittime del crollo della palazzina perché «incautamente si sono trattenute a dormire» nella notte del sisma. I legali dei loro familiari useranno le perizie nel ricorso in appello per smontare la stessa sentenza, ma anche nella causa bis che prenderà il via il 26 ottobre dopo la scomparsa di alcuni fascicoli. Quello degli errori effettuati durante la realizzazione del palazzo sarà comunque soltanto uno degli aspetti della strategia giudiziaria dei familiari delle vittime. Un altro sarà citare la condanna – confermata in Cassazione – all’allora vice capo della Protezione civile Bernardo De Bernardinis per le rassicurazioni alla popolazione prima del sisma. In altre parole è così che si tenterà di smontare la tesi del concorso di colpa: le vittime non solo erano state tranquillizzate, ma non potevano sapere di dormire in un edificio non a norma.
LE CAUSE DEL CROLLO
«Il crollo è imputabile all’inosservanza delle normativa antisismica da applicarsi e alla negligenza del Genio civile, che invece certificava la conformità di progetti e connessa costruzione alla normativa»: lo dice la stessa sentenza choc, che assegna il 40% di responsabilità per le morte di tre delle vittime della palazzina al civico 6B agli eredi del costruttore Luigi Del Beato, oltre che il 15% ciascuno ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno. Lo fa citando la relazione prodotta durante i procedimenti penali dagli ingegneri e docenti universitari Francesco Benedettini e Antonello Salvatori. Dalla loro relazione, secondo la sentenza, «risulta come il progetto strutturale e la relazione di calcolo presentate al Genio civile al fine di verificare la conformità alla normativa antisismica fossero entrambi assai carenti, con una marcata sottostima delle azioni simiche previste dalla normativa all’epoca vigente e dei carichi reali presenti sull’edificio, tali da renderlo particolarmente vulnerabile proprio dal punto di vista sismico in particolare nella direzione traversale, proprio quella nella quale si manifestò il collasso». Non solo, perché si aggiunge: «Va poi escluso che il sisma possa configurare un’ipotesi di forza maggiore atta a escludere il nesso causale; sul punto appare sufficiente osservare che, come rilevato anche nella Consulenza Aledda (redatta dall’architetto Margherita Aledda in fase penale, ndr) e come mostrato sia dalle fotografie in essa riportate, gli edifici vicini sia in muratura che in cemento armato, pur subendo danni più o meno estesi non hanno subito il collasso radicale verificatosi nella specie». La sentenza cita poi altre perizie, come quella dei vigili del fuoco all’indomani del crollo e quello dell’ingegnere Raimondo Quaresima, anche questa redatta durante i procedimenti penali. Dalle due relazioni «emerge una anomala disgregazione delle strutture in cemento armato; in particolare la stessa viene imputata dall’ingegnere Quaresima alla scorretta posa in opera del materiale». Quest’ultimo «ritiene perciò particolarmente grave la mancata vigilanza e controllo in cantiere durante la lavorazione». Citando ancora le relazioni, la sentenza afferma che il costruttore «procedeva alla realizzazione delle strutture in cemento armato compiendo errori di miscelazione, getto/ripresa e compattazione (operazioni eseguite in difformità alle prescrizioni e comunque alle regole della buona tecnica) e l’ingegnere Fiorentini incaricato della prefettura non rilevava gli stessi benché resi evidenti dai gravi fenomeni di sedimentazione presenti alla base dei pilastri».
LE RASSICURAZIONI
Che le vittime siano state rassicurate dalle autorità lo dice la Cassazione, nella sentenza con cui conferma la condanna all’ex vicecapo della Protezione civile Bernardo De Bernardinis per aver asserito, il 31 marzo del 2009, cioè meno di sei giorni prima della terribile scossa delle 3.32 del 6 aprile, «l’indole positiva» dello «scarico di energia». Condannandolo a due anni per omicidio colposo per la morte di 29 persone nel sisma, la Cassazione mette nero su bianco la sua responsabilità: «Ove l’imputato non avesse detto ciò che invece disse e se, in sostanza, avesse diligentemente informato il proprio messaggio a uno standard di indiscutibile correttezza scientifica e di più accorta prudenza, circa la ragionevole valutazione (non spregiudicatamente favorevole) degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute». E ancora: «Ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall’imputato e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza, omettendo di riferire quei concetti rassicuranti capaci di incidere negativamente sul livello di attenzione e di precauzione propri dei tradizionali comportamenti autoprotettivi dei cittadini, l’evento non si sarebbe verificato».
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